IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Visto il decreto-legge 7 novembre 1983,  n.  623,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; 
  Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA  del  5  giugno  1984,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  159  dell'11  giugno  1984  concernente
disciplina dei criteri e delle modalita' in ordine  alla  riattazione
degli edifici e delle opere danneggiate dai  terremoti  del  7  e  11
maggio 1984, n.  600/FPC/ZA  del  3  agosto  1985,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del   12   agosto   1985,   concernente
disposizioni per consentire  il  rientro  dei  nuclei  familiari  del
comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di  sgombero,  n.  623/FPC/ZA
del 19 ottobre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  255  del
29 ottobre 1985 e n. 778/FPC/ZA del 18 luglio 1986, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986,  concernenti  modifiche
all'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto  1985  recante  disposizioni
per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli
colpiti da ordinanze di sgombero; 
  Considerato che da  parte  del  sindaco  di  Pozzuoli  e  di  altri
amministratori comunali e' stata reiteratamente richiesta una proroga
del termine di trenta  giorni  previsto  dal  punto  C)  dell'art.  2
dell'ordinanza  n.  600/FPC/ZA  del  3  agosto  1985,  nonche'  altre
modifiche  procedurali  intese  ad  accelerare   il   rientro   della
popolazione sfollata. 
  Visto  il  parere  espresso,  in  proposito,  dal  servizio   opere
pubbliche di emergenza con la  nota  numero  48342/OO.PP./DAM  del  6
agosto 1986; 
  Ravvisata l'opportunita' di accedere alle richieste del comune allo
scopo di agevolare l'operazione rientro dei  cittadini  a  suo  tempo
sgomberati dal centro di Pozzuoli; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                           Articolo unico 
 
  I punti C) D) ed E) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 600/FPC/ZA del  3
agosto 1985 sono sostituiti dai seguenti: 
  «C) Le  perizie  di  cui  al  precedente  punto  B)  devono  essere
presentate al sindaco del comune di Pozzuoli entro  il  20  settembre
1986.  Il  sindaco  provvede  alla  determinazione   del   contributo
provvisorio sulla base della stima dei lavori asseverata dal  tecnico
abilitato previa  attestazione  del  dirigente  dell'ufficio  tecnico
comunale che dichiari: 
    a) che i  prezzi  applicati  sono  quelli  previsti  dall'art.  7
dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984; 
    b) che la perizia e' stata redatta sulla base della scheda e  dei
criteri  e  delle  norme  tecniche  fornite  dal   comitato   tecnico
scientifico; 
  D) Il sindaco autorizza l'esecuzione dei lavori e fissa il  termine
entro il quale  i  lavori  stessi  devono  essere  eseguiti,  nonche'
l'importo ammesso a contributo, determinato  sulla  base  dei  prezzi
previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n.  338/FPC/ZA  del  5  settembre
1984. 
  E) Il contributo definitivo e'  determinato  dal  sindaco  all'atto
dell'approvazione del certificato di regolare  esecuzione  o,  quando
prescritto, dal certificato di collaudo. Al controllo sulla  regolare
esecuzione  dell'attivita'  di  riattazione  provvede   il   comitato
tecnico-scientifico anche mediante verifica a campione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 9 agosto 1986 
 
                                             Il Ministro: ZAMBERLETTI