IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1984 concernente disciplina dei criteri e delle modalita' in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984, n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985, concernente disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero, n. 623/FPC/ZA del 19 ottobre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1985 e n. 778/FPC/ZA del 18 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986, concernenti modifiche all'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 recante disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero; Considerato che da parte del sindaco di Pozzuoli e di altri amministratori comunali e' stata reiteratamente richiesta una proroga del termine di trenta giorni previsto dal punto C) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, nonche' altre modifiche procedurali intese ad accelerare il rientro della popolazione sfollata. Visto il parere espresso, in proposito, dal servizio opere pubbliche di emergenza con la nota numero 48342/OO.PP./DAM del 6 agosto 1986; Ravvisata l'opportunita' di accedere alle richieste del comune allo scopo di agevolare l'operazione rientro dei cittadini a suo tempo sgomberati dal centro di Pozzuoli; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico I punti C) D) ed E) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 sono sostituiti dai seguenti: «C) Le perizie di cui al precedente punto B) devono essere presentate al sindaco del comune di Pozzuoli entro il 20 settembre 1986. Il sindaco provvede alla determinazione del contributo provvisorio sulla base della stima dei lavori asseverata dal tecnico abilitato previa attestazione del dirigente dell'ufficio tecnico comunale che dichiari: a) che i prezzi applicati sono quelli previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984; b) che la perizia e' stata redatta sulla base della scheda e dei criteri e delle norme tecniche fornite dal comitato tecnico scientifico; D) Il sindaco autorizza l'esecuzione dei lavori e fissa il termine entro il quale i lavori stessi devono essere eseguiti, nonche' l'importo ammesso a contributo, determinato sulla base dei prezzi previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984. E) Il contributo definitivo e' determinato dal sindaco all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o, quando prescritto, dal certificato di collaudo. Al controllo sulla regolare esecuzione dell'attivita' di riattazione provvede il comitato tecnico-scientifico anche mediante verifica a campione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 agosto 1986 Il Ministro: ZAMBERLETTI