Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio di Roma e Milano e p.c. Alla Direzione generale del contenzioso Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo Al Servizio centrale degli ispettori tributari Com'e' noto, le dichiarazioni integrative previste, ai fini della definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette, dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono state presentate dalle persone fisiche ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma e di Milano ai quali compete l'esame, la liquidazione e la eventuale reiezione delle dichiarazioni stesse. Al riguardo e' da rilevare che il ricorso contro il provvedimento di reiezione della dichiarazione integrativa emanato dal centro di servizio va proposto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 16 del decreto del Presidente delta Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive integrazioni e modificazioni, e nelle forme rituali, alla commissione tributaria della circoscrizione ove trovavasi l'ufficio delle imposte dirette nel cui distretto risultava domiciliato fiscalmente il ricorrente al momento della presentazione della dichiarazione integrativa. Copia del ricorso stesso in carta semplice va spedito, a cura del ricorrente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al centro di servizio che ha emanato il provvedimento impugnato. Allo stesso centro di servizio, pertanto, si ritiene che debbano essere inviate da parte delle segreterie delle commissioni le comunicazioni diverse da quelle effettuate in udienza in presenza delle parti. Poiche' i centri di servizio non sono in grado di presenziare alle udienze delle commissioni tributarie, si ritiene, in assenza di specifica normativa circa il contenzioso relativo alle dichiarazioni integrative, che a rappresentare l'Amministrazione in sede contenziosa possa essere incaricato l'anzidetto ufficio delle imposte di domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione integrativa. Inoltre, in relazione a quanto previsto nel primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, il centro di servizio, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve trasmettere alla commissione tributaria adita le proprie deduzioni in merito al ricorso medesimo e inviare all'ufficio delle imposte, nel cui distretto trovavasi il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, il fascicolo per la ulteriore attivita' dinanzi alla commissione tributaria. Tale procedura ovviamente sara' seguita anche in sede di appello. Resta inteso che gli uffici delle imposte, per la tutela dell'interesse dell'erario, forniranno tempestivamente, anche via terminale, ai centri di servizio tutte le necessarie comunicazioni. * * * Le intendenze di finanza che, unitamente agli ispettorati delle imposte dirette ed ai centri di servizio accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette di questo Ministero, trasmetteranno copia della circolare stessa ai dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette. Questi ultimi accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze. Il Ministro: Visentini