Alle intendenze di finanza
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai  centri  di  servizio  di Roma e
                                  Milano
                                  e p.c.
                                  Alla    Direzione    generale   del
                                  contenzioso
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari

Com'e'  noto,  le  dichiarazioni  integrative previste, ai fini della
definizione  delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette,
dal   decreto-legge   10   luglio   1982,  n.  429,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto  1982,  n.  516,  sono  state
presentate  dalle persone fisiche ai centri di servizio delle imposte
dirette di Roma e di Milano ai quali compete l'esame, la liquidazione
e la eventuale reiezione delle dichiarazioni stesse.
Al  riguardo e' da rilevare che il ricorso contro il provvedimento di
reiezione  della  dichiarazione  integrativa  emanato  dal  centro di
servizio  va  proposto,  ai  sensi del combinato disposto di cui agli
articoli  2  e  16  del  decreto  del  Presidente delta Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  636, e successive integrazioni e modificazioni, e
nelle forme rituali, alla commissione tributaria della circoscrizione
ove  trovavasi  l'ufficio  delle  imposte  dirette  nel cui distretto
risultava  domiciliato  fiscalmente  il  ricorrente  al momento della
presentazione  della  dichiarazione  integrativa.  Copia  del ricorso
stesso  in carta semplice va spedito, a cura del ricorrente, mediante
raccomandata  con avviso di ricevimento, al centro di servizio che ha
emanato il provvedimento impugnato.
Allo  stesso  centro  di  servizio,  pertanto, si ritiene che debbano
essere  inviate  da  parte  delle  segreterie  delle  commissioni  le
comunicazioni  diverse  da  quelle  effettuate in udienza in presenza
delle parti.
Poiche'  i  centri  di servizio non sono in grado di presenziare alle
udienze  delle  commissioni  tributarie,  si  ritiene,  in assenza di
specifica  normativa circa il contenzioso relativo alle dichiarazioni
integrative,   che   a   rappresentare   l'Amministrazione   in  sede
contenziosa possa essere incaricato l'anzidetto ufficio delle imposte
di  domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione
della dichiarazione integrativa.
Inoltre,  in relazione a quanto previsto nel primo comma dell'art. 18
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
il  centro  di  servizio, entro sessanta giorni dal ricevimento della
copia del ricorso, deve trasmettere alla commissione tributaria adita
le  proprie  deduzioni  in  merito  al  ricorso  medesimo  e  inviare
all'ufficio  delle  imposte, nel cui distretto trovavasi il domicilio
fiscale   del  contribuente  al  momento  della  presentazione  della
dichiarazione  integrativa,  il  fascicolo per la ulteriore attivita'
dinanzi alla commissione tributaria.
Tale procedura ovviamente sara' seguita anche in sede di appello.
Resta   inteso   che   gli   uffici  delle  imposte,  per  la  tutela
dell'interesse  dell'erario,  forniranno  tempestivamente,  anche via
terminale, ai centri di servizio tutte le necessarie comunicazioni.


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Le  intendenze  di  finanza  che,  unitamente  agli ispettorati delle
imposte  dirette  ed ai centri di servizio accuseranno ricevuta della
presente  circolare  alla Direzione generale delle imposte dirette di
questo  Ministero,  trasmetteranno  copia  della  circolare stessa ai
dipendenti  uffici  distrettuali delle imposte dirette. Questi ultimi
accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze.
                                               Il Ministro: Visentini