IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il decreto ministeriale 30  dicembre  1986  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987 con il  quale  sono  state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'anno finanziario 1987; 
 
                              Decreta: 
 
  Per il 31 agosto 1987 e' disposta l'emissione  dei  buoni  ordinari
del Tesoro al  portatore  a  novantuno  giorni  con  scadenza  il  30
novembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500
miliardi. 
  Per detti buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in lire
97,35 per cento lire di valore  nominale  e  la  relativa  spesa  per
interessi gravera' sul cap. 4677  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987. 
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto 30 dicembre  1986  citato  nelle  premesse.  L'offerta  senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. 
  Il  prezzo  medio  ponderato  risultante  dalle  richieste  di  cui
all'art. 17 - rimaste aggiudicatarie - maggiorato nella misura di  10
centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero  del
tesoro. 
  Il collocamento dei B.O.T. verra' effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria e degli istituti di  credito  speciale.  Tali  operatori
hanno facolta' di avvalersi della procedura di  cui  all'art.  5  del
decreto ministeriale del 30 dicembre 1986,  riguardante  il  rilascio
delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati. 
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le  altre  serie  previste  dal  decreto  ministeriale  30
dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per  quote  di
assegnazione inferiori al miliardo di lire. 
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  25  agosto
1987 con l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art.  8  del
decreto ministeriale 30 dicembre 1986. 
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Roma, addi' 20 agosto 1987 
 
                                                   Il Ministro: Amato 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1987 
  Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 139