IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101  del  22  aprile
1965, concernente la disciplina  degli  additivi  chimici  consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; 
  Visti i decreti ministeriali: 
    19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  72  del
23 marzo 1966; 
    28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16
agosto 1967; 
    20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5
aprile 1968; 
    14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10
luglio 1968; 
    12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del
14 aprile 1969; 
    10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23
luglio 1969; 
    12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29
agosto 1969; 
    15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del  9
gennaio 1971; 
    3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del  26
maggio 1971; 
    3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del  18
giugno 1971; 
    30 luglio  1971,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  229
dell'11 settembre 1971; 
    9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del  25
maggio 1972; 
    1° luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19
luglio 1972; 
    31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  300  del
18 novembre 1972; 
    22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28
luglio 1973; 
    29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  13  del
15 gennaio 1974; 
    6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  88  del  3
aprile 1974; 
    6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  342  del
30 dicembre 1975; 
    31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117  del  5
maggio 1976; 
    15  luglio  1976,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976; 
    30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del  5
gennaio 1977; 
    18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8
giugno 1978; 
    28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19
agosto 1978; 
    20  ottobre  1978,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978; 
    16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22
gennaio 1979; 
    7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114  del  28
maggio 1980; 
    21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del  9
febbraio 1981; 
    14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  299  del
30 ottobre 1981; 
    14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del  4
maggio 1983; 
    1° agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20
agosto 1983; 
    29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331  del
2 dicembre 1983; 
    13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25
luglio 1984; 
    20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7
marzo 1985; 
    7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 1986, 
riguardanti modificazioni ed aggiornamenti  al  decreto  ministeriale
sopracitato; 
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il  decreto  ministeriale  31
marzo 1965 per provvedere all'aggiornamento dello stesso; 
  Vista la relazione della  direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti e la nutrizione in data 15 luglio 1986; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
  Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile  1962,
n. 283; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' prorogata fino al  5  settembre  1988  l'autorizzazione  per  il
trattamento  con  «Lisozima  cloridrato»  e  «Lisozima  lattato»  dei
formaggi «Grana Padano», «Provolone», «Montasio» ed «Asiago» prevista
con il decreto ministeriale 1° agosto 1983, citato in epigrafe. 
  Rimangono invariati i casi, le dosi e le condizioni d'impiego.