IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Visto in particolare l'art. 77, lettera d),  del  predetto  decreto
presidenziale che,  tra  l'altro,  riserva  alla  competenza  statale
l'adozione di provvedimenti di riconoscimento dei marchi di  qualita'
e delle denominazioni di origine e tipiche e di  delimitazione  delle
relative zone di produzione dei prodotti agricoli; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio  suino  pesante  italiano
(C.S.P.I.), con sede a Reggio  Emilia,  in  data  12  settembre  1985
intesa ad ottenere: 
    riconoscimento  del  marchio  «Suino  pesante   italiano»   quale
«marchio di qualita'»  da  utilizzare  per  contraddistinguere,  allo
stato delle attuali conoscenze, le carni dei  suini  di  razza  Large
White, Landrace italiana e loro incroci nati ed allevati,  secondo  i
criteri dello standard, sul territorio nazionale; 
    l'incarico della gestione e  distribuzione  del  marchio  di  cui
trattasi; 
  Considerato che il Consorzio del suino pesante italiano in data  29
luglio 1986 ha modificato la propria denominazione in «Consorzio  del
suino pesante italiano tipico» (C.S.P.I.T.); 
  Vista la successiva domanda in data 4 settembre 1986 presentata dal
suddetto Consorzio  del  suino  pesante  italiano  tipico  intesa  ad
ottenere,  in  sostituzione  della  richiesta  di  cui  alla  domanda
precedente, il riconoscimento del marchio di qualita' «Suino  pesarne
italiano tipico»; 
  Esaminata  la  documentazione  prodotta  dal  Consorzio  istante  a
corredo  delle  domande   suddette   ed,   in   particolare,   l'atto
costitutivo, lo statuto del  Consorzio  del  suino  pesante  italiano
tipico ed il regolamento disciplinante l'uso del marchio di  qualita'
«Suino pesante italiano tipico»; 
  Ritenuto che sussistono  i  presupposti  e  le  condizioni  per  il
riconoscimento richiesto  del  marchio  di  qualita'  «Suino  pesante
italiano tipico» in quanto esso e' inteso a  garantire  la  validita'
della produzione di carni dei suini delle razze summenzionate nati ed
allevati sul territorio italiano da allevatori consorziati secondo le
modalita' di allevamento indicate dal  regolamento  di  produzione  e
rispondenti  allo  standard  qualitativo  previsto  dal   regolamento
medesimo e dovuto alle caratteristiche proprie delle  suddette  razze
ed ai metodi di allevamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il marchio «Suino pesante italiano tipico» presentato dal Consorzio
del  suino  pesante  italiano   tipico   e   depositato   all'ufficio
provinciale  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  di
Reggio Emilia con il n. 32081C/86 e' riconosciuto quale  «marchio  di
qualita'» da utilizzare per  contraddistinguere,  mediante  marcatura
distintiva, le carni derivanti dai  suini  delle  razze  idonee  allo
scopo e loro incroci.