IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto in particolare l'art. 77, lettera d), del predetto decreto presidenziale che, tra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualita' e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli; Vista la domanda presentata dal Consorzio suino pesante italiano (C.S.P.I.), con sede a Reggio Emilia, in data 12 settembre 1985 intesa ad ottenere: riconoscimento del marchio «Suino pesante italiano» quale «marchio di qualita'» da utilizzare per contraddistinguere, allo stato delle attuali conoscenze, le carni dei suini di razza Large White, Landrace italiana e loro incroci nati ed allevati, secondo i criteri dello standard, sul territorio nazionale; l'incarico della gestione e distribuzione del marchio di cui trattasi; Considerato che il Consorzio del suino pesante italiano in data 29 luglio 1986 ha modificato la propria denominazione in «Consorzio del suino pesante italiano tipico» (C.S.P.I.T.); Vista la successiva domanda in data 4 settembre 1986 presentata dal suddetto Consorzio del suino pesante italiano tipico intesa ad ottenere, in sostituzione della richiesta di cui alla domanda precedente, il riconoscimento del marchio di qualita' «Suino pesarne italiano tipico»; Esaminata la documentazione prodotta dal Consorzio istante a corredo delle domande suddette ed, in particolare, l'atto costitutivo, lo statuto del Consorzio del suino pesante italiano tipico ed il regolamento disciplinante l'uso del marchio di qualita' «Suino pesante italiano tipico»; Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per il riconoscimento richiesto del marchio di qualita' «Suino pesante italiano tipico» in quanto esso e' inteso a garantire la validita' della produzione di carni dei suini delle razze summenzionate nati ed allevati sul territorio italiano da allevatori consorziati secondo le modalita' di allevamento indicate dal regolamento di produzione e rispondenti allo standard qualitativo previsto dal regolamento medesimo e dovuto alle caratteristiche proprie delle suddette razze ed ai metodi di allevamento; Decreta: Art. 1. Il marchio «Suino pesante italiano tipico» presentato dal Consorzio del suino pesante italiano tipico e depositato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Reggio Emilia con il n. 32081C/86 e' riconosciuto quale «marchio di qualita'» da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni derivanti dai suini delle razze idonee allo scopo e loro incroci.