IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282,  recante  misure
urgenti  in  materia  di   prevenzione   e   di   repressione   delle
sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 1986, n. 462, ed, in particolare, l'art. 7, comma 4, in base
al quale con decreto del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste
devono  essere  stabilite  nuove  prescrizioni   relativamente   alle
bollette di accompagnamento previste dall'art.  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare
riguardo alla destinazione, tenuta e conservazione dalle loro  parti,
in modo da  garantire  che  le  bollette  stesse  non  restino  nella
esclusiva disponibilita' del venditore,  speditore,  trasportatore  e
acquirente delle singole partite di vino; 
  Considerato che i  documenti  di  accompagnamento  per  il  settore
vitivinicolo di cui all'art. 35 del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono stati successivamente
disciplinati dal regolamento della commissione CEE n.  1153/1975  del
30 aprile 1975 e dal decreto ministeriale 22 maggio 1975; 
  Considerata, altresi', la impossibilita' di sottrarre materialmente
i  documenti  di  cui  trattasi  dalla  libera   disponibilita'   del
venditore, speditore  o  destinatario  del  prodotto,  atteso  che  i
documenti  stessi  devono  essere  conservati  in  originale,   dagli
interessati ai fini dei controlli, nonche' della disciplina fiscale; 
  Considerato, in fine, che  la  disciplina  vigente  in  materia  di
documenti di accompagnamento dei prodotti  vitivinicoli  prevede  che
una copia del documento  debba  essere  inviata  all'ufficio  per  la
prevenzione  e  la  repressione  delle  frodi   agro-alimentari   del
Ministero  dell'agricoltura   e   delle   foreste,   competente   per
territorio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai fini dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986,  n.
282, convertito, con modificazioni, nella legge  7  agosto  1986,  n.
452, per «Bollette di accompagnamento di cui all'art. 35 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio  1965,  n.  162»  si
intendono i documenti  di  accompagnamento  vitivinicoli  di  cui  al
regolamento della commissione CEE n. 1153/1975 del 30 aprile 1975  ed
al decreto ministeriale 22 Maggio 1975 e successive modificazioni.