IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e di repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed, in particolare, l'art. 7, comma 4, in base al quale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste devono essere stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo alla destinazione, tenuta e conservazione dalle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilita' del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino; Considerato che i documenti di accompagnamento per il settore vitivinicolo di cui all'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono stati successivamente disciplinati dal regolamento della commissione CEE n. 1153/1975 del 30 aprile 1975 e dal decreto ministeriale 22 maggio 1975; Considerata, altresi', la impossibilita' di sottrarre materialmente i documenti di cui trattasi dalla libera disponibilita' del venditore, speditore o destinatario del prodotto, atteso che i documenti stessi devono essere conservati in originale, dagli interessati ai fini dei controlli, nonche' della disciplina fiscale; Considerato, in fine, che la disciplina vigente in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli prevede che una copia del documento debba essere inviata all'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio; Decreta: Art. 1. Ai fini dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 452, per «Bollette di accompagnamento di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162» si intendono i documenti di accompagnamento vitivinicoli di cui al regolamento della commissione CEE n. 1153/1975 del 30 aprile 1975 ed al decreto ministeriale 22 Maggio 1975 e successive modificazioni.