IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
 
  Visto l'art. 6, comma 10, della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di  assunzioni  di
personale da parte delle amministrazioni dello Stato,  salvo  deroghe
da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17; 
  Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
per la funzione pubblica,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  di
autorizzare,  con  separati  provvedimenti,  adottati  in   qualsiasi
momento al di fuori del  piano  annuale,  assunzioni  in  deroga  per
comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  da  comunicare  con  apposita
relazione illustrativa alle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la nota prot. n. 1/44207/4.2.16/86 in data 4 settembre  1986,
con la quale il Ministero della difesa - Gabinetto, ha richiesto,  al
fine del loro  impiego  presso  il  Dipartimento  per  la  protezione
civile, l'autorizzazione al richiamo in servizio, da  effettuarsi  in
applicazione dell'art. 43 della legge 19  maggio  1986,  n.  224,  di
complessivi  centoquarantasette  in  aspettativa  per  riduzione   di
quadri, secondo i nominativi ed i periodi di  tempo  specificatamente
indicati negli elenchi allegati alla nota medesima; 
  Visto il telex prot. n. 167859 RGS in data 24 settembre  1986,  con
il quale il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 1986; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministero della difesa e' autorizzato a richiamare in servizio i
sottoelencati ufficiali, per le  esigenze  del  Dipartimento  per  la
protezione civile, per i periodi di tempo a  fianco  di  ciascuno  di
essi indicati: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico