IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17; Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la nota prot. n. 1/44207/4.2.16/86 in data 4 settembre 1986, con la quale il Ministero della difesa - Gabinetto, ha richiesto, al fine del loro impiego presso il Dipartimento per la protezione civile, l'autorizzazione al richiamo in servizio, da effettuarsi in applicazione dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, di complessivi centoquarantasette in aspettativa per riduzione di quadri, secondo i nominativi ed i periodi di tempo specificatamente indicati negli elenchi allegati alla nota medesima; Visto il telex prot. n. 167859 RGS in data 24 settembre 1986, con il quale il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; Decreta: Art. 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a richiamare in servizio i sottoelencati ufficiali, per le esigenze del Dipartimento per la protezione civile, per i periodi di tempo a fianco di ciascuno di essi indicati: Parte di provvedimento in formato grafico