IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata l'eccezionale gravita' della  situazione  economica  ed
occupazionale determinatasi nel comune di  Palermo,  con  prevedibili
conseguenze anche di ordine pubblico; 
  Ritenuta, pertanto,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere procedure di carattere  eccezionale  idonee  ad  assicurare
l'immediato  avvio  dei  lavori  socialmente  utili  con  conseguenti
positivi effetti sui livelli occupazionali e sul gravissimo stato  di
tensione in atto esistente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 febbraio 1986; 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici, del lavoro
e della previdenza sociale, per i beni culturali  e  ambientali,  per
l'ecologia e per gli affari regionali; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. E' autorizzata la concessione a favore del comune di Palermo  di
un  contributo  straordinario  di  lire  venticinque   miliardi,   da
iscriversi nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno
dell'anno finanziario 1986, quale concorso dello  Stato  nella  spesa
per l'esecuzione da parte del comune stesso  di  lavori  in  economia
relativi ad interventi indifferibili ed  urgenti  di  manutenzione  e
salvaguardia del  territorio,  nonche'  del  patrimonio  artistico  e
monumentale della citta'. 
  2 All'esecuzione degli interventi di cui  al  comma  precedente  il
comune provvede sotto la direzione dei  propri  uffici  tecnici.  Ove
occorra, il comune puo' far ricorso a contratti di diritto privato  a
termine per l'utilizzazione, sino ad uni massimo di mille unita',  di
lavoratori,  avviati  dall'ufficio  di  collocamento,  residenti  nel
comune di Palermo ed iscritti, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nelle liste  di  collocamento  con  qualifiche  del
settore edilizio. I  predetti  contratti  non  possono  avere  durata
superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovate esigenze, una
sola volta per altri sei mesi. 
  3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1986. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.