IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per
la   emanazione   di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento  alla  riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di
tali prodotti;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale  prezzi  in  data  27  maggio  1986, concernente la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 1986;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri   del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  A  partire  dal 31 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente   sovrimposta   di   confine   sui  seguenti  prodotti
petroliferi sono diminuite:
    a)  da  L.  81.130 a L. 79.328 per ettolitro, alla temperatura di
15°  centigradi,  per  le  benzine  speciali diverse dall'acqua ragia
minerale,  per  la  benzina  e  per  il  petrolio  diverso  da quello
lampante;
    b)  da  L.  60.661 a L. 58.859 per ettolitro, alla temperatura di
15°  centigradi,  per  la benzina acquistata dai turisti stranieri ed
italiani residenti all'estero;
    c)  da  L. 8.113 a L. 7.932,80 per ettolitro, alla temperatura di
15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitativo
eccedente  il  contingente  annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  2.  A  partire  dal 31 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente   sovrimposta   di   confine   sui  seguenti  prodotti
petroliferi sono aumentate:
    a)  da  L.  19.063  a  L.  21.054  e da L. 20.704 a L. 21.464 per
ettolitro,  alla  temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per
il  petrolio  lampante  per  uso  di  illuminazione  e  riscaldamento
domestico  e  per  gli  oli da gas da usare come combustibili, di cui
alle  lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata
alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
    b)  da L. 6.949 a L. 7.176, da L. 8.138 a L. 8.412 e da L. 23.605
a  L.  24.470 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili
diversi  da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui
alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.