IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 27 maggio 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1986; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. A partire dal 31 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 81.130 a L. 79.328 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 60.661 a L. 58.859 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero; c) da L. 8.113 a L. 7.932,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 2. A partire dal 31 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 19.063 a L. 21.054 e da L. 20.704 a L. 21.464 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; b) da L. 6.949 a L. 7.176, da L. 8.138 a L. 8.412 e da L. 23.605 a L. 24.470 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.