IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuto che permane la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'operativita' degli enti locali, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Bilancio 1. Per l'anno 1986, i bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane sono deliberati entro il 31 luglio 1986. In relazione a tale termine sono corrispondentemente differiti gli altri termini per gli adempimenti connessi. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.