IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare situazioni di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumita' determinate, in molte localita' del territorio nazionale, da movimenti franosi in atto o da grave dissesto idrogeologico, nonche' di adottare con immediatezza disposizioni relative ad altre calamita' naturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'ambiente e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali e' accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumita' dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini e' autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989. 2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonche' a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonche' regionali. 3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e' autorizzato, con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta piu' adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamita' o eventi straordinari di particolare gravita'. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.