IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di fronteggiare
situazioni   di   incombente  pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita' determinate, in molte localita' del territorio nazionale,
da  movimenti  franosi  in  atto  o  da grave dissesto idrogeologico,
nonche'  di  adottare con immediatezza disposizioni relative ad altre
calamita' naturali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile, di concerto
con  i  Ministri  degli  affari  esteri, dell'interno, del bilancio e
della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori
pubblici, dell'ambiente e per gli affari regionali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
provvede  agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale
nelle quali e' accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa
dalle  catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica
incolumita'  dovuto  a  movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a grave
dissesto  idrogeologico.  A  tali  fini e' autorizzata la complessiva
spesa  di  lire  275  miliardi  a  carico del fondo per la protezione
civile,  in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi
per  l'anno  1987,  100  miliardi  per  l'anno 1988 e 40 miliardi per
l'anno 1989.
  2.  A  valere  sulla  autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il
Ministro  per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato
ad  adottare  misure  per l'assistenza alla popolazione rimasta senza
tetto  per  effetto  dei  movimenti  franosi,  nonche'  a  realizzare
programmi  costruttivi  per  la  definitiva  sistemazione  dei nuclei
familiari  sgomberati.  Restano fermi gli interventi programmati o in
corso  di  realizzazione  delle  amministrazioni statali, ordinarie e
straordinarie, nonche' regionali.
  3.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione civile,
d'intesa  con il Ministro degli affari esteri, e' autorizzato, con le
disponibilita'  del  fondo  per  la  protezione civile, a prestare la
cooperazione  ritenuta piu' adeguata agli Stati esteri al verificarsi
nel loro territorio di calamita' o eventi straordinari di particolare
gravita'.  Per  tali  esigenze  e  per  far  fronte agli straordinari
interventi  di  protezione  civile  causati  dagli eccezionali eventi
calamitosi  verificatisi  nel  corso  dell'anno 1986, il fondo per la
protezione  civile e' integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di
lire  20.300  milioni  per  l'anno  1986 e di lire 28.100 milioni per
l'anno 1987.