AVVERTENZA: 
  Il testo aggiornato e' stato redatto dal Ministero dell'interno  ai
sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 11  dicembre  1984,  n.
839. 
  Le disposizioni originarie sono state modificate dalle seguenti: 
    1) legge 24 novembre 1981,  n.  675,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1981,  recante:  «Norme  integrative
della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  sul  nuovo  ordinamento  della
Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    2) legge 12  agosto  1982,  n.  569,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  228  del  19  agosto  1982,   recante:   «Disposizioni
concernenti taluni ruoli del  personale  della  Polizia  di  Stato  e
modifiche relative ai livelli  retributivi  di  alcune  qualifiche  e
all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121»; 
    3) legge 10 ottobre 1986, n. 668, pubblicata nel suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242  del  17  ottobre  1986,
recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121,
e   relativi   decreti   di   attuazione,   sul   nuovo   ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». 
  Le modifiche e le integrazioni apportate dalle leggi n. 675/ 1981 e
n.  569/1982  sono  stampate  con  caratteri  corsivi;  le  modifiche
apportate dalla legge n.  668/1986  sono  evidenziate  con  carattere
neretto. 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
                               Art. 1. 
 
               Attribuzioni del Ministro dell'interno 
 
  Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela dell'ordine e
della sicurezza  pubblica  ed  e'  autorita'  nazionale  di  pubblica
sicurezza. Ha l'alta direzione dei  servizi  di  ordine  e  sicurezza
pubblica e coordina in materia i compiti e le attivita'  delle  forze
di polizia. 
  Il Ministro dell'interno  adotta  i  provvedimenti  per  la  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  Restano ferme le competenze del  Consiglio  dei  ministri  previste
dalle leggi vigenti.