IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 11, primo comma, del decreto-legge 5 dicembre 1986, n.
818; 
  Visti gli articoli 26, 32, 33, 53 e 58 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 -  Testo  unico  delle  norme
sulla  circolazione   stradale,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista  la  legge  27  dicembre  1973,  n.  942  -  Ricezione  nella
legislazione  italiana  delle  direttive  della  Comunita'  economica
europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati
membri relative alla omologazione dei veicoli a  motore  e  dei  loro
rimorchi; 
  Visto il decreto ministeriale 29  marzo  1974,  ed  in  particolare
l'art. 12, nel quale, in applicazione  delle  norme  della  legge  n.
942/1973, e' previsto il recepimento nell'ordinamento italiano  delle
direttive CEE approvate in materia di  caratteristiche  tecniche  dei
veicoli; 
  Viste le direttive CEE 19 dicembre 1984, n. 85/3; 24  luglio  1986,
n. 86/360; 24 luglio 1986, n. 86/364 con cui sono stabiliti  i  pesi,
le dimensioni ed altre caratteristiche tecniche dei veicoli  atti  al
trasporto di merci; 
  Considerato che l'applicazione delle nonne contenute nelle predette
direttive consente:  di  aumentare  la  capacita'  di  trasporto  dei
veicoli, in termini di volume; di stabilire, per i vettori  italiani,
condizioni di parita' con i vettori esteri, i cui  Stati  gia'  hanno
dato esecuzione alle direttive citate; di far  diminuire  l'incidenza
del costo del trasporto, per unita' di prodotto trasportato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  I veicoli impiegati nei trasporti  intercomunitari  su  strada  non
devono superare i limiti massimi di  peso  e  dimensioni  specificati
nell'allegato I alla direttiva n. 85/3 del 19 dicembre 1984,  con  le
modifiche previste nell'art. 1,  paragrafo  3),  della  direttiva  n.
86/360 del 24 luglio 1986. 
 
 
            Note alle premesse: 
            - Il primo  comma  dell'art.  11  del  D.L.  n.  818/1986
          (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e
          di  sicurezza  stradale),  conferisce   al   Ministro   dei
          trasporti la facolta', anche in deroga alle norme  vigenti,
          di emanare disposizioni  relative  a  durata,  costruzione,
          caratteristiche  tecniche,  procedure  di  omologazione  di
          alcuni veicoli. 
            Gli articoli 26, 32, 33, 53 e 58 del  testo  unico  delle
          norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  riguardano  gli
          argomenti sottoelencati: 
              art. 26: Autoveicoli; 
              art. 32: Sagoma limite; 
              art. 33: Pesi massimi; 
              art. 53: Omologazione del tipo; 
              art. 58: Carta di circolazione e immatricolazione. 
            - Il D.M. 29 marzo  1974,  concernente:  «Norme  relative
          alla omologazione CEE dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro
          rimorchi, nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento»,
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del  23
          aprile 1974. 
            - La direttiva CEE  n.  85/3,  relativa  «ai  pesi,  alle
          dimensioni, e a certe  altre  caratteristiche  tecniche  di
          taluni  veicoli  stradali»  e'   stata   pubblicata   nella
          «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 2 del 3 gennaio 1985. 
            - La direttiva CEE n. 86/360, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica - 2ª serie speciale - n. 77  del
          13  novembre  1986,  modifica  la  direttiva  CEE  n.  85/3
          predetta. 
            - La direttiva CEE n. 86/364, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica - 2ª serie speciale - n. 77  del
          13 novembre 1986, riguarda  le  prove  di  conformita'  dei
          veicoli alla direttiva n. 85/3/CEE predetta. 
            Nota all'art. 1: 
            Per le direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360  si  veda  nelle
          note alle premesse.