IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 11, primo comma, del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818; Visti gli articoli 26, 32, 33, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942 - Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, ed in particolare l'art. 12, nel quale, in applicazione delle norme della legge n. 942/1973, e' previsto il recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive CEE approvate in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli; Viste le direttive CEE 19 dicembre 1984, n. 85/3; 24 luglio 1986, n. 86/360; 24 luglio 1986, n. 86/364 con cui sono stabiliti i pesi, le dimensioni ed altre caratteristiche tecniche dei veicoli atti al trasporto di merci; Considerato che l'applicazione delle nonne contenute nelle predette direttive consente: di aumentare la capacita' di trasporto dei veicoli, in termini di volume; di stabilire, per i vettori italiani, condizioni di parita' con i vettori esteri, i cui Stati gia' hanno dato esecuzione alle direttive citate; di far diminuire l'incidenza del costo del trasporto, per unita' di prodotto trasportato; Decreta: Art. 1. I veicoli impiegati nei trasporti intercomunitari su strada non devono superare i limiti massimi di peso e dimensioni specificati nell'allegato I alla direttiva n. 85/3 del 19 dicembre 1984, con le modifiche previste nell'art. 1, paragrafo 3), della direttiva n. 86/360 del 24 luglio 1986.
Note alle premesse: - Il primo comma dell'art. 11 del D.L. n. 818/1986 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), conferisce al Ministro dei trasporti la facolta', anche in deroga alle norme vigenti, di emanare disposizioni relative a durata, costruzione, caratteristiche tecniche, procedure di omologazione di alcuni veicoli. Gli articoli 26, 32, 33, 53 e 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardano gli argomenti sottoelencati: art. 26: Autoveicoli; art. 32: Sagoma limite; art. 33: Pesi massimi; art. 53: Omologazione del tipo; art. 58: Carta di circolazione e immatricolazione. - Il D.M. 29 marzo 1974, concernente: «Norme relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974. - La direttiva CEE n. 85/3, relativa «ai pesi, alle dimensioni, e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali» e' stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 2 del 3 gennaio 1985. - La direttiva CEE n. 86/360, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 2ª serie speciale - n. 77 del 13 novembre 1986, modifica la direttiva CEE n. 85/3 predetta. - La direttiva CEE n. 86/364, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 2ª serie speciale - n. 77 del 13 novembre 1986, riguarda le prove di conformita' dei veicoli alla direttiva n. 85/3/CEE predetta. Nota all'art. 1: Per le direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360 si veda nelle note alle premesse.