AVVERTENZA: 
  Il testo coordinato e' stato redatto  dal  Ministero  di  grazia  e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839. 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
                               Art. 1. 
 
  ((1. Fino al  31  marzo  1987  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di
rilascio degli immobili di  proprieta'  privata  e  pubblica  ad  uso
abitazione e sospesa nei comuni con popolazione superiore  a  300.000
abitanti ed in quelli della delibera adottata dal  CIPE  in  data  30
maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985.
Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni  capoluogo  di
provincia. 
  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4  del  presente
decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31  marzo  1987
alla integrale revisione della delibera assunta  in  data  30  maggio
1985 classificando ad  alta  tensione  abitativa  solo  quei  comuni,
superiori  a  10.000  abitanti  secondo  le  risultanze   dell'ultimo
censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali  il  rapporto
tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e  le  famiglie
residenti  risulti  superiore  allo  stesso  rapporto  considerato  a
livello nazionale.))