IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1986, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 105, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) e' stato determinato con decorrenza dalla predetta data per il periodo residuo dell'anno 1986, nella misura del 15,70% annuo posticipato con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato finanziario subissero variazioni; Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1986, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 1986, con il quale, a modifica del decreto sopracitato, il tasso massimo di interesse sulle operazioni sopra indicate e' stato rideterminato nella misura del 12,80% annuo posticipato; Ritenuto che per effetto del mutamento della situazione del mercato finanziario si rende necessario modificare nuovamente la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-alberghiero; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessita' di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonche' dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero e' determinato nella misura del 12,35% annuo posticipato a decorrere dalla data del presente decreto. Il predetto tasso massimo di interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) e potra' essere modificato in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1986 Il Ministro: Goria Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1987 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 167