IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante  provvidenze  per  la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica; 
  Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
  Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1986, registrato  alla
Corte dei conti il 3 marzo 1986, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 105,
con il quale il tasso massimo da assumere come base  per  il  calcolo
del  contributo  in  conto  interessi  sulle  operazioni  di  credito
turistico-alberghiero  effettuate  con  fondi  non  provenienti   dal
collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio)  e'  stato
determinato con decorrenza dalla predetta data per il periodo residuo
dell'anno 1986, nella misura del 15,70% annuo posticipato con riserva
di modificare tale misura ove le condizioni del  mercato  finanziario
subissero variazioni; 
  Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1986,  registrato  alla
Corte dei conti il 14 novembre 1986, registro n. 37 Tesoro, foglio n.
307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
286 del 10 dicembre 1986,  con  il  quale,  a  modifica  del  decreto
sopracitato, il tasso massimo di  interesse  sulle  operazioni  sopra
indicate  e'  stato  rideterminato  nella  misura  del  12,80%  annuo
posticipato; 
  Ritenuto che per effetto del mutamento della situazione del mercato
finanziario si rende necessario  modificare  nuovamente  la  predetta
misura massima del tasso di interesse  sulle  operazioni  di  credito
turistico-alberghiero; 
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del  regio  decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in  relazione  alla
necessita'  di  determinare  tale  tasso  con   l'impegno   di   dare
comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale  per
il credito ed il risparmio nella prossima adunanza; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo  1968,
n. 326,  nonche'  dell'art.  109,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso  massimo
da assumere  come  base  per  il  calcolo  del  contributo  in  conto
interessi  sulle  operazioni  di  credito  agevolato  previste  dalle
disposizioni  sopra  richiamate  e  dalle  leggi  regionali   recanti
agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero e'
determinato nella misura del 12,35%  annuo  posticipato  a  decorrere
dalla data del presente decreto. 
  Il predetto tasso massimo di interesse si applica  alle  operazioni
effettuate con fondi  non  provenienti  dal  collocamento  di  titoli
obbligazionari (casse di risparmio) e  potra'  essere  modificato  in
relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, addi' 30 dicembre 1986 
 
                                                   Il Ministro: Goria 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1987 
  Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 167