A tutte le amministrazioni comunali e provinciali Ai prefetti della Repubblica Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Corte dei conti Ufficio controllo atti Ministero dell'interno Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica Al commissario dello Stato nella regione Sicilia Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordina-mento nella Valle d'Aosta Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione § 1. - Premessa. Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 del decretoleggge 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, questo Ministero deve provvedere, tra l'altro, all'erogazione dei contributi erariali sui mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1986. § 2. - Contributo erariale. Il nuovo sistema di contribuzione erariale per i mutui contratti nell'anno 1986 e' stabilito dalle lettere d) ed e) del citato art. 6 ed e' basato su una quota proporzionata al numero degli abitanti e su una quota fissa per i soli comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti. Per i comuni, il contributo massimo erariale e' stabilito in L. 14.327 per abitante con le seguenti maggiorazioni: per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti L. 13.000.000; per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti L. 15.000.000; per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti L. 18.000.000; per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti L. 20.000.000; per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti L. 22.000.000; per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti L. 25.000.000. Per le province, il contributo massimo e' stabilito in L. 2.048 per abitante. Si fa sempre riferimento alla popolazione risultante al 31 dicembre 1984, secondo i dati ISTAT. Il contributo come sopra determinato rappresenta un massimo entro il quale possono essere accordati i finanziamenti specifici, calcolati sulla base di una rata di ammortamento annua posticipata con interesse al 9%. Ove l'onere dei mutui contratti sia superiore alla quota capitaria determinata per legge, l'intervento dello Stato su ciascun mutuo viene ridotto in misura proporzionale. Nel caso, invece, di una disponibilita' non utilizzata, questa puo' essere riservata per i mutui dell'anno 1987. Per il calcolo della rata di ammortamento al 9 per cento devono essere utilizzati i coefficienti gia' forniti con la tabella riportata al paragrafo 4.1 della circolare F.L. 6/86 del 28 maggio 1986. § 3. - Requisiti dei mutui per l'ammissibilita' al contributo erariale. Per i mutui contratti nell'anno 1986 sono applicabili le prescrizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 318/1986. In base a dette disposizioni i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ed istituti assimilati devono essere stipulati in forma pubblica, a pena di nullita'. Essi devono, inoltre, contenere le seguenti clausole e condizioni: a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; c) indicazione esatta della natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario; d) previsione dell'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. I, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. § 4. - Certificazione e adempimenti degli enti locali. E' unito alla presente circolare il certificato tipo per i mutui contratti nel 1986. Il certificato deve essere presentato, anche se negativo, alla prefettura della provincia e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987 Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario. I certificati nel formato di cm 42 x cm 29,7 vanno presentati in un originale e due copie conformi, redatti a macchina e con la firma del sindaco o del presidente, del segretario e del ragioniere, ove esista. Tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di lire ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre. All'originale del certificato relativo ai mutui contratti nel 1986 devono essere accluse le copie conformi delle deliberazioni di assunzione dei mutui e dei relativi contratti. Ove ricorra il caso di mutui volti a finanziare piu' opere dovra' essere compilato ed allegato anche il modello relativo alle opere plurime conforme a quello allegato alla gia' citata circolare del. 28 maggio 1986. § 5. - Adempimenti delle prefetture. Come per il passato, si ribadisce la necessita' di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilita' ai fini della soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi. Di conseguenza, le prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza. Copia della circolare ed i moduli dei certificati devono essere consegnati ai segretari degli enti che devono essere convocati in una apposita riunione di servizio nella quale siano illustrate le presenti istruzioni e sia dato opportuno rilievo alla necessita' di una puntuale osservanza di termini e di modalita'. Le certificazioni devono essere sottoposte ad attento controllo sotto l'aspetto contabile va verificato, inoltre: che i certificati siano regolari sotto l'aspetto formale, cioe' debitamente intestati, sottoscritti, bollati e compilati a macchina, in modo da poter essere sottoposti a riproduzioni automatizzate centrali; che gli importi siano espressi in migliaia di lire mediante arrotondamento per troncamento delle ultime tre cifre; che siano state correttamente indicate le codifiche relative all'istituto mutuante ed al tipo di opera in base all'apposita classificazione predisposta in precedenza; che, ove ricorra il caso, siano compilati i modelli relativi alla specifica delle opere plurime; che sia accertata l'esattezza del periodo di ammortamento indicato; che i mutui contratti nel 1986 con la Cassa depositi e prestiti e gli istituti assimilati siano indicati, per totali, esclusivamente nel riepilogo. Eventuali correzioni sono ammissibili solo se opportunamente autenticate. Le certificazioni devono essere inoltre sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata al fine di accertare l'esistenza dei requisiti formali e sostanziali tassativamente previsti per legge. L'esclusione per i mutui non ritenuti ammissibili va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni. Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero. Particolare attenzione deve essere posta all'atto della liquidazione in quanto l'importo da ammettere a pagamento deve corrispondere al totale delle rate calcolate come per legge e non puo', comunque, essere superiore al totale della quota capitaria spettante. L'originale ed una copia dei certificati debitamente liquidati e muniti del bollo d'arrivo vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1987 per corriere speciale ed in un unico plico con i seguenti tre distinti riepiloghi: 1) certificati positivi relativi ai mutui contratti nel 1986; 2) certificati negativi relativi ai mutui contratti nel 1986; 3) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della prefettura. Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della prefettura. Per i comuni della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale. Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si fa presente che questo Ministero e' a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che all'uopo si renderanno necessari. Si resta in attesa di assicurazione di adempimento. Il Ministro: CIAFFI ----------- AVVERTENZA: II certificato di cui al primo comma del paragrafo 4 e' allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 1987, che viene pubblicato alla pag. 15 della presente Gazzetta Ufficiale.