IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica,  13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative; 
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative; 
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta  legge  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e le successive disposizioni modificative ed integrative; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990,  e
dell'art.  43  del  relativo  regolamento  di   esecuzione,   occorre
determinare  per  l'anno  1987  la  misura  del   contributo   dovuto
all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma «Fondo
di garanzia  per  le  vittime  della  strada»,  da  ciascuna  impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  della  responsabilita'
civile per i danni causati  dalla  circolazione  dei  veicoli  e  dei
natanti; 
  Visto il rendiconto  della  gestione  «Fondo  di  garanzia  per  le
vittime della strada» per l'anno  1985  approvato  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni  in  data
24 luglio 1986; 
  Vista la nota n. 710912 in data 29 gennaio 1987  dell'Istituto  per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP, relativa alla determinazione della misura  del  contributo  da
versare al predetto fondo per l'anno 1987; 
  Ritenuta  l'opportunita',  in   relazione   alle   risultanze   del
rendiconto anzidetto, di confermare per l'anno 1987  l'aliquota  gia'
stabilita per l'anno 1986; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per l'anno 1987 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione
autonoma del «Fondo di garanzia per  le  vittime  della  strada»,  e'
determinato nella misura del 2%  dei  premi  incassati  nello  stesso
esercizio al  netto  della  detrazione  per  gli  oneri  di  gestione
stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449.