IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciata alla Afia Insurance Company S.A.-N.V., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, che, successivamente ha modificato la propria denominazione in Cigna Insurance Company of Europe S.A.-N.V., Vista la domanda in data 5 agosto 1986 della Cigna Insurance Company of Europe S.A.-N.V., con sede in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami: malattia, corpi di veicoli terrestri, altri danni ai beni limitatamente ai rischi gia' compresi nel ramo films, R.C. autoveicoli terrestri, cauzione limitatamente alla infedelta' dei dipendenti; Vista la lettera in data 11 novembre 1986, protocollo n. 616736, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP. ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 novembre 1986; Decreta: La societa' Cigna Insurance Company of Europe S.A.-N.V., con sede in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, e' autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami: malattia; corpi di veicoli terrestri; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi gia' compresi nel ramo films; R.C autoveicoli terrestri; cauzione, limitatamente all'infedelta' dei dipendenti. Roma, addi' 30 dicembre 1986 Il Ministro: Zanone