IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 8 del testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle  poste  e
delle telecomunicazioni (CEPT), con  annesso  regolamento  interno  e
protocollo finale, firmato a  Montreux  il  26  giugno  1959  e  reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960,
n. 774; 
  Visti  gli  avvisi  D.  1  e  D.  300R  del   Comite'   consultatif
international telegraphique et telephonique  (C.C.I.T.T.)  che  hanno
fissato, rispettivamente, i principi generali  per  la  locazione  di
circuiti internazionali di telecomunicazioni ad uso privato, le quote
parti di ripartizione e le tasse di percezione  nelle  relazioni  tra
Paesi europei e del bacino del Mediterraneo; 
  Vista la raccomandazioni T/PGT 10 della  Conferenza  europea  delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT), relativa ai principi generali
per la locazione di circuiti di telecomunicazione e  la  costituzione
di reti internazionali ad uso privato; 
  Visto l'avviso D. 6 del  C.C.I.T.T.,  che  ha  fissato  i  principi
generali  relativi  alla  fornitura  di   mezzi   internazionali   di
telecomunicazione ad organismi costituiti per  rispondere  sul  piano
internazionale a bisogni specifici dei  loro  membri  in  materia  di
comunicazioni ed,  in  particolare,  ha  introdotto  il  criterio  di
tariffazione a volume del traffico svolto sulle  reti  internazionali
ad uso privato; 
  Visto il decreto ministeriale  26  agosto  1977,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 324 del  28  novembre
1977, con il quale sono stati fissati i  canoni  per  la  cessione  a
privati di mezzi trasmissivi internazionali nell'ambito della regione
europea e del bacino del Mediterraneo; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  marzo  1985,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 77 del 30 marzo 1985, che ha fissato i canoni dovuti  dai
terzi  a  titolo  d'uso  esclusivo  di  circuiti  internazionali   di
telecomunicazioni nonche' le zone di raggruppamento tariffario  ed  i
coefficienti di moltiplicazione a seconda del tipo di circuito  e  di
utilizzazione dello stesso; 
  Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291  del  22  ottobre
1981,  con  cui  sono   stati   fissati   i   canoni   di   spettanza
dell'Amministrazione italiana delle poste e  delle  telecomunicazioni
per  il  traffico  svolto  sulla  rete  privata   internazionale   di
telecomunicazioni gestita dalla societa' Swift, autorizzata a gestire
detta rete sino al 30 giugno 1984; 
  Visto il decreto ministeriale  30  aprile  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  197  del  20  luglio
1982, con il quale la societa' Reuter's e' stata autorizzata fino  al
31 dicembre 1984 a gestire una rete  privata  di  telematica  e  sono
stati fissati i canoni  di  spettanza  dell'Amministrazione  italiana
delle poste e delle telecomunicazioni; 
  Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la societa'  S.I.P.  (Societa'  italiana  per  le
telecomunicazioni),  approvata  e  resa  esecutiva  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; 
  Vista la decisione della CEPT di ridurre le tasse intercontinentali
delle reti private di telecomunicazioni; 
  Considerata l'opportunita' di applicare la predetta decisione della
CEPT; 
  Constatato che la  rete  pubblica  di  trasmissione  dati,  seppure
operante, e' tuttora  nella  fase  sperimentale  per  quanto  attiene
all'ambito internazionale e che non sono state  ancora  integralmente
realizzate le interconnessioni tra le varie reti pubbliche nazionali; 
  Tenuto conto della esigenza imprescindibile di dover assicurare nel
frattempo la continuita' e l'efficienza delle singole reti private in
esercizio; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. La societa' Swift (Society  for  worldwide  interbank  financial
telecomrnunication) e la societa' Reuter's di Londra sono autorizzate
a gestire per un periodo limitato al 31  dicembre  19871e  rispettive
reti private internazionali di telematica.