IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmato a Montreux il 26 giugno 1959 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774; Visti gli avvisi D. 1 e D. 300R del Comite' consultatif international telegraphique et telephonique (C.C.I.T.T.) che hanno fissato, rispettivamente, i principi generali per la locazione di circuiti internazionali di telecomunicazioni ad uso privato, le quote parti di ripartizione e le tasse di percezione nelle relazioni tra Paesi europei e del bacino del Mediterraneo; Vista la raccomandazioni T/PGT 10 della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), relativa ai principi generali per la locazione di circuiti di telecomunicazione e la costituzione di reti internazionali ad uso privato; Visto l'avviso D. 6 del C.C.I.T.T., che ha fissato i principi generali relativi alla fornitura di mezzi internazionali di telecomunicazione ad organismi costituiti per rispondere sul piano internazionale a bisogni specifici dei loro membri in materia di comunicazioni ed, in particolare, ha introdotto il criterio di tariffazione a volume del traffico svolto sulle reti internazionali ad uso privato; Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 324 del 28 novembre 1977, con il quale sono stati fissati i canoni per la cessione a privati di mezzi trasmissivi internazionali nell'ambito della regione europea e del bacino del Mediterraneo; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 30 marzo 1985, che ha fissato i canoni dovuti dai terzi a titolo d'uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazioni nonche' le zone di raggruppamento tariffario ed i coefficienti di moltiplicazione a seconda del tipo di circuito e di utilizzazione dello stesso; Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 22 ottobre 1981, con cui sono stati fissati i canoni di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni per il traffico svolto sulla rete privata internazionale di telecomunicazioni gestita dalla societa' Swift, autorizzata a gestire detta rete sino al 30 giugno 1984; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1982, con il quale la societa' Reuter's e' stata autorizzata fino al 31 dicembre 1984 a gestire una rete privata di telematica e sono stati fissati i canoni di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' S.I.P. (Societa' italiana per le telecomunicazioni), approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la decisione della CEPT di ridurre le tasse intercontinentali delle reti private di telecomunicazioni; Considerata l'opportunita' di applicare la predetta decisione della CEPT; Constatato che la rete pubblica di trasmissione dati, seppure operante, e' tuttora nella fase sperimentale per quanto attiene all'ambito internazionale e che non sono state ancora integralmente realizzate le interconnessioni tra le varie reti pubbliche nazionali; Tenuto conto della esigenza imprescindibile di dover assicurare nel frattempo la continuita' e l'efficienza delle singole reti private in esercizio; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. La societa' Swift (Society for worldwide interbank financial telecomrnunication) e la societa' Reuter's di Londra sono autorizzate a gestire per un periodo limitato al 31 dicembre 19871e rispettive reti private internazionali di telematica.