IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149; Viste le raccomandazioni della serie D, V e X del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nonche' quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni); Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986, riguardante la determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986, riguardante la determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo; Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1987, che approva il piano di sviluppo della rete fonia-dati; Riconosciuta l'esigenza di determinare i contributi, i canoni e le tariffe per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche internazionali in servizio automatico effettuate con addebito in Italia all'abbonato chiamato (numero verde internazionale); Sentito il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. I contributi, i canoni e le tariffe dovuti dall'abbonato aderente alle prestazioni del numero verde internazionale sono stabiliti nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.