IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto il titolo I del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto  il  primo  comma  dell'articolo  8  del   suddetto   decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze; 
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di   talune
categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici  per
la  dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta,   di   autorizzare   la
predisposizione  anche  di  speciali  modelli  per  la   compilazione
meccanografica delle dichiarazioni in modo che  siano  assicurate  la
conformita'  strutturale  dei  modelli  meccanografici   con   quelli
approvati  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  e   la   loro
compatibilita' con le necessita' gestionali della liquidazione  delle
imposte; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvati gli annessi  modelli  770,  770/A,  770/B,  770/B-1,
770/C, 770/D,  770/D-1,  770/E,  770/E-1,  770/F,  770/G  e  770/G-1,
concernenti la dichiarazione agli effetti  dell'imposta  sul  reddito
delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche da presentare nell'anno 1987 dai sostituti d'imposta. 
  Il modello 770 deve essere riprodotto in due esemplari identici.