IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 16 gennaio 1987 - comunicata in data 3 febbraio 1987 e pubblicata nella 1a serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 7 dell' 11 febbraio 1987, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: «Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.», limitatamente alle parole: «b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;»; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: «Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.», limitatamente alle parole: «b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari». I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1987 COSSIGA Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scalfaro, Ministro dell'interno Rognoni, Ministro di grazia e giustizia