IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
                           DI CONCERTO CON 
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  16  gennaio   1946,   n.   12,
concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; 
  Visto il decreto-legge 6  giugno  1956,  n.  476,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, Concernente  nuove
norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di  biglietti  di
Stato e di banca esteri; 
  Ritenuta l'opportunita' di aprire contingenti  di  importazione  di
merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1986-30 settembre 1987,
ed in taluni casi per i periodi 1° ottobre 1986-31 ottobre 1987 e  1°
ottobre  198630  novembre  1987,  e  di  stabilire   i   criteri   di
ripartizione dei contingenti medesimi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per il periodo 1° ottobre  1986-30  settembre  1987  i  contingenti
d'importazione  dal  Giappone  sono  stabiliti  per  i  prodotti,   i
quantitativi ed i valori di cui all'allegato A al presente decreto  e
sono posti in distribuzione secondo le modalita' di cui ai successivi
articoli. 
  I contingenti relativi ai motocicli ed alle autovetture fuoristrada
sono aperti, rispettivamente, dal 1° ottobre 1986 al 31 ottobre  1987
e dal 1° ottobre 1986 al 30 novembre 1987, ed i relativi quantitativi
si riferiscono  quindi,  rispettivamente,  a  periodi  di  tredici  e
quattordici mesi.