IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, Concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Ritenuta l'opportunita' di aprire contingenti di importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1986-30 settembre 1987, ed in taluni casi per i periodi 1° ottobre 1986-31 ottobre 1987 e 1° ottobre 198630 novembre 1987, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi; Decreta: Art. 1. Per il periodo 1° ottobre 1986-30 settembre 1987 i contingenti d'importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori di cui all'allegato A al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalita' di cui ai successivi articoli. I contingenti relativi ai motocicli ed alle autovetture fuoristrada sono aperti, rispettivamente, dal 1° ottobre 1986 al 31 ottobre 1987 e dal 1° ottobre 1986 al 30 novembre 1987, ed i relativi quantitativi si riferiscono quindi, rispettivamente, a periodi di tredici e quattordici mesi.