IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Vista la legge 31 luglio 1956, n.  1002,  concernente  nuove  norme
sulla panificazione; 
  Vista la legge 21 gennaio 1968, n. 32, concernente  la  vendita  al
pubblico di alimenti surgelati; 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare i requisiti  degli  impianti
destinati alla produzione di pane surgelato; 
  Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  panifici  destinati  alla  produzione  di  pane  surgelato  sono
soggetti all'autorizzazione  prevista  dall'art.  2  della  legge  31
luglio 1956, n. 1002.