IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione; Vista la legge 21 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico di alimenti surgelati; Ritenuta la necessita' di disciplinare i requisiti degli impianti destinati alla produzione di pane surgelato; Decreta: Art. 1. I panifici destinati alla produzione di pane surgelato sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.