IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per  l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26,  riguardante  il  settore
della edilizia rurale; 
  Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e
successive    modificazioni     ed     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata; 
  Visto il decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze a favore delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme  per  accelerare  l'opera  di
ricostruzione in Tuscania; 
  Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per la incentivazione dell'attivita' edilizia; 
  Visto il decreto-legge 6 ottobre  1972,  n.  552,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche
colpite dal terremoto; 
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont  del  9  ottobre  1963
(proprieta' unita' immobiliare); 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante  provvidenze  per  la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica e l'art. 109, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616; 
  Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio  1979,  n.  162881  del  23
aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n.  162883  del  19  marzo
1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo  1977,  n.
187844 del 13 aprile  1977,  n.  541278  del  19  agosto  1980,  come
risultano modificati dai decreti  ministeriali  del  5  giugno  1981,
dell'8 agosto 1986 e  da  ultimo  dai  decreti  ministeriali  del  23
dicembre 1986, recanti norme  per  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; 
  Considerato che il suddetto  tasso  di  riferimento  viene  fissato
bimestralmente ed e' composto: 
  dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti  da
determinarsi bimestralmente; 
  da una  commissione  onnicomprensiva,  riconosciuta  agli  istituti
stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita',  da  determinarsi
annualmente; 
  Visti i propri decreti del 23 dicembre 1986, nonche' i decreti  del
29  dicembre  1986,  con  i  quali  e'  stata  fissata  nella  misura
dell'1,75%  la  commissione  onnicomprensiva,  per  l'anno  1987,  da
riconoscere agli istituti di credito  per  gli  oneri  connessi  alle
operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate; 
  Visto il proprio decreto del 28  febbraio  1987,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, con cui e'  stato  fissato
nella misura del  10,60%  il  costo  medio  della  provvista  per  il
bimestre marzo-aprile 1987; 
  Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato  che,
per il bimestre maggio-giugno 1987, il costo  medio  della  provvista
dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 10,40%; 
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito; 
  Decreta: 
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa  e'  pari
al 10,40% per il bimestre maggio-giugno 1987. 
  In conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione  onnicomprensiva
dell'1,75%, il tasso di riferimento, per  il  bimestre  maggio-giugno
1987 e' pari al 12,15%. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 29 aprile 1987 
 
                                                   Il Ministro: Goria