IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore della edilizia rurale; Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata; Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione dell'attivita' edilizia; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare); Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616; Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986 e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed e' composto: dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente; da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita', da determinarsi annualmente; Visti i propri decreti del 23 dicembre 1986, nonche' i decreti del 29 dicembre 1986, con i quali e' stata fissata nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva, per l'anno 1987, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate; Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, con cui e' stato fissato nella misura del 10,60% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1987; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1987, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 10,40%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa e' pari al 10,40% per il bimestre maggio-giugno 1987. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre maggio-giugno 1987 e' pari al 12,15%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 aprile 1987 Il Ministro: Goria