IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, riguardante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante all'art.3, comma 5, il conferimento di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 al Fondo speciale per la ricerca applicata che, per l'anno 1987, si avvale altresi' del conferimento di lire 700 miliardi di cui all'art. 14 comma 3, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in data 23 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti, che assegna in sede di riparto delle citate disponibilita' del Fondo per l'anno 1987, lire 219 miliardi a favore dei programmi nazionali di ricerca (articoli 8-13 della legge n. 46/82); Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, n. 2308/15/6-4, del 26 marzo 1987 concernente il programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate per una spesa complessiva di lire 400 miliardi e l'indicazione di specifiche tematiche prioritarie recanti una spesa di lire 199 miliardi; Visto il telex n. 2024 del 27 maggio 1987 con il quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica propone, a fini di ottimizzazione, di inserire il tema di ricerca n. 17 tra i temi prioritari, in sostituzione del tema n. 20; Considerato che la parziale realizzazione di detto programma non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi primari delle ricerche in esso previsti con la connessa traduzione industriale nel medio periodo; Tenuto conto che lo specifico tema di ricerca concernente la «depurazione biologica di acque di vegetazione prodotta dall'industria olearia» risulta gia' oggetto di un apposito programma di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1937, n. 119; Vista la relazione del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio, tramessa con nota n. 2/1692 del 26 maggio 1987; Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: A) E' approvato nel suo complesso il programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate di cui in premessa. B) In via prioritaria il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica attivera', per il momento, contratti fino a lire 209 miliardi da ripartirsi, per ciascuna area di ricerca, secondo le tematiche di seguito elencate e per l'importo a fianco indicato: a) Area medicina e veterinaria: tema 1 - anticorpi monoclonali ad uso diagnotico, 8 L/mld; tema 2 - sonde di acidi mucleici, 8 L/mld; tema 4 - tecnologie di caratterizzazione e separazione di proteine plasmatiche 20 L/mld; tema 6 - enzimi fibrinolitici modificati mediante tecnologie del rDNA, 12 L/mld; tema 8 - tecnologie per la sintesi e modificazioni post-traduzionali di polipeptidi di interesse farmacologico, 20 L/mld; tema 9 - anticorpi monoclonali per immunoterapia, 12 L/mld; tema 10 - immunotossine e altri coniugati per uso terapeutico 8 L/mld; tema 11 - metaboliti microbici biologicamente attivi, 11 L/mld; Totale area, 99 L/mld. b) Area chimica, energia ed ambiente: tema 15 - enzimi di nuove proprieta', 13 L/mld; tema 16 - processi di bioconversione e catalisi enzimatica per la produzione di intermedi e/o prodotti di chimica fine, 18 L/mld; tema 17 - polisaccaridi da fonti naturali, 15 L/mld; tema 18 - degradazione biologica di fanghi e residui oleosi generati dall'industria petrolifera e petrolchimica, 7 L/mld; tema 21 - trattamento biologico degli effluenti dell'industria lattiero-casearia, 5 L/mdl. Totale area, 58 L/mld. c) Area agricoltura ed alimentazione: tema 23 - rigenerazione in vitro di piante da protoplasti e cellule, 9 L/mld; tema 24 - introduzione ed espressione in piante di geni esogeni; 9 L/mld; tema 25 - metabolismo azotato delle piante di grande coltura, 15 L/mld; tema 28 - enzimi per l'industria alimentare, 12 L/mld; tema 31 - tecnologie per la valutazione della sicurezza d'uso degli alimenti, 4 L/mld; tema 32 - tecnologie per la valutazione della freschezza degli alimenti, 3 L/mld; Totale area, 52 L/mld. C) Al finanziamento del suddetto programma si provvede con le modalita' di cui all'art 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. D) Ove non risultassero soddisfatte le condizioni necessarie per lo svolgimento di alcune delle sopracitate tematiche di ricerca o parti delle stesse, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica puo' considerare, nel limite di spesa sopraindicato, altre tematiche previste nel programma, informandone il CIPI. E) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica puo' altresi' provvedere, nel medesimo limite complessivo di spesa, alle occorrenti compensazioni in caso di variazione nei costi indicati per ciascun progetto, anche avvalendosi delle possibili economie realizzabili sui costi stimati. F) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali delle ricerche attivate nel quadro del programma e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della stessa legge; Raccomanda al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: a) di assicurare i necessari raccordi operativi tra le attivita' di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei programmi nazionali di ricerca per la chimica e per i farmaci e dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche, nonche' d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quelle promosse in attuazione della deliberazione adottata dal CIPE nella seduta del 23 aprile 1987 in materia di interventi programmati in agricoltura; b) di curare che, nella scelta e nell'esecuzione degli specifici oggetti di ricerca, sia assicurata, in termini di impatto complessivo delle attivita' e dei risultati di ricerca, la necessaria idoneita' dei progetti sotto il duplice profilo della salvaguardia della salute dell'uomo e della tutela dell'ambiente; c) di stimolare l'avvio di nuove societa' di ricerca biotecnologica nel Mezzogiorno, segnatamente in settori non ancora coltivati in Italia, anche avvaldendosi a tale scopo delle opportunita' agevolative previste dalla nuova legge per il Mezzogiorno, con l'uso concertato dei due strumenti di intervento pubblico al fine di amplificarne gli effetti e le ricadute. Roma, addi' 28 maggio 1987 Il Presidente delegato: Goria