IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA  POLITICA
                             INDUSTRIALE 
 
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, riguardante interventi  per
i settori dell'economia di rilevanza nazionale; 
  Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante  all'art.3,  comma
5, il conferimento di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1987,
1988 e 1989 al Fondo speciale  per  la  ricerca  applicata  che,  per
l'anno 1987, si avvale altresi' del conferimento di lire 700 miliardi
di cui all'art. 14 comma 3, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; 
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica, in data  23  gennaio  1987,
registrato alla Corte dei conti, che assegna in sede di riparto delle
citate disponibilita' del Fondo per l'anno 1987, lire 219 miliardi  a
favore dei programmi nazionali di ricerca (articoli 8-13 della  legge
n. 46/82); 
  Vista  la  proposta  del  Ministro  per  il   coordinamento   delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, n.  2308/15/6-4,
del 26 marzo 1987 concernente il programma nazionale di  ricerca  per
le biotecnologie avanzate per  una  spesa  complessiva  di  lire  400
miliardi e l'indicazione di specifiche tematiche prioritarie  recanti
una spesa di lire 199 miliardi; 
  Visto il telex n. 2024 del 27 maggio 1987 con il quale il  Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la  ricerca  scientifica  e
tecnologica propone, a fini di ottimizzazione, di inserire il tema di
ricerca n. 17 tra i temi prioritari, in sostituzione del tema n. 20; 
  Considerato che la parziale realizzazione di  detto  programma  non
pregiudica il raggiungimento degli obiettivi primari  delle  ricerche
in esso previsti con la connessa  traduzione  industriale  nel  medio
periodo; 
  Tenuto conto che  lo  specifico  tema  di  ricerca  concernente  la
«depurazione   biologica   di   acque   di    vegetazione    prodotta
dall'industria olearia» risulta gia' oggetto di un apposito programma
di  ricerca  scientifica  ai  sensi  dell'art.  5,   comma   1,   del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,  convertito  con  modificazioni
nella legge 24 marzo 1937, n. 119; 
  Vista la relazione del nucleo  di  valutazione  del  Ministero  del
bilancio, tramessa con nota n. 2/1692 del 26 maggio 1987; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; 
 
                              Delibera: 
 
  A) E' approvato nel suo complesso il programma nazionale di ricerca
per le biotecnologie avanzate di cui in premessa. 
  B) In via  prioritaria  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica attivera', per il
momento, contratti fino  a  lire  209  miliardi  da  ripartirsi,  per
ciascuna area di ricerca, secondo le tematiche di seguito elencate  e
per l'importo a fianco indicato: 
    a) Area medicina e veterinaria: 
      tema 1 - anticorpi monoclonali ad uso diagnotico, 8 L/mld; 
      tema 2 - sonde di acidi mucleici, 8 L/mld; 
      tema 4 -  tecnologie  di  caratterizzazione  e  separazione  di
proteine plasmatiche 20 L/mld; 
      tema 6 - enzimi fibrinolitici  modificati  mediante  tecnologie
del rDNA, 12 L/mld; 
      tema  8  -  tecnologie   per   la   sintesi   e   modificazioni
post-traduzionali  di  polipeptidi  di  interesse  farmacologico,  20
L/mld; 
      tema 9 - anticorpi monoclonali per immunoterapia, 12 L/mld; 
      tema 10 - immunotossine e altri coniugati per uso terapeutico 8
L/mld; 
      tema 11 - metaboliti microbici biologicamente attivi, 11 L/mld; 
  Totale area, 99 L/mld. 
    b) Area chimica, energia ed ambiente: 
      tema 15 - enzimi di nuove proprieta', 13 L/mld; 
      tema 16 - processi di bioconversione e catalisi enzimatica  per
la produzione di intermedi e/o prodotti di chimica fine, 18 L/mld; 
      tema 17 - polisaccaridi da fonti naturali, 15 L/mld; 
      tema 18 - degradazione biologica di  fanghi  e  residui  oleosi
generati dall'industria petrolifera e petrolchimica, 7 L/mld; 
      tema 21 - trattamento biologico degli effluenti  dell'industria
lattiero-casearia, 5 L/mdl. 
  Totale area, 58 L/mld. 
    c) Area agricoltura ed alimentazione: 
      tema 23 - rigenerazione in vitro di  piante  da  protoplasti  e
cellule, 9 L/mld; 
      tema 24  -  introduzione  ed  espressione  in  piante  di  geni
esogeni; 9 L/mld; 
      tema 25 - metabolismo azotato delle piante di  grande  coltura,
15 L/mld; 
      tema 28 - enzimi per l'industria alimentare, 12 L/mld; 
      tema 31 - tecnologie per la valutazione della  sicurezza  d'uso
degli alimenti, 4 L/mld; 
      tema 32 - tecnologie per la valutazione della freschezza  degli
alimenti, 3 L/mld; 
  Totale area, 52 L/mld. 
  C) Al finanziamento del  suddetto  programma  si  provvede  con  le
modalita' di cui all'art 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 
  D) Ove non risultassero soddisfatte le condizioni necessarie per lo
svolgimento di alcune delle sopracitate tematiche di ricerca o  parti
delle stesse, il Ministro per il coordinamento delle  iniziative  per
la ricerca scientifica e tecnologica puo' considerare, nel limite  di
spesa  sopraindicato,  altre  tematiche   previste   nel   programma,
informandone il CIPI. 
  E) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica  puo'  altresi'  provvedere,  nel  medesimo
limite complessivo di spesa, alle occorrenti compensazioni in caso di
variazione nei costi indicati per ciascun progetto, anche avvalendosi
delle possibili economie realizzabili sui costi stimati. 
  F) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7
della legge n. 46/1982, sottopone al CIPI un rapporto  sui  risultati
finali delle ricerche attivate nel quadro del programma  e  riferisce
annualmente sull'andamento della gestione dei  singoli  contratti  ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della stessa legge; 
 
                             Raccomanda 
 
  al Ministro per il coordinamento delle iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica: 
    a) di assicurare i necessari raccordi operativi tra le  attivita'
di ricerca di cui  alla  presente  delibera  e  quelle  in  corso  di
esecuzione o da attivarsi  nel  quadro  dei  programmi  nazionali  di
ricerca per la chimica e per i farmaci e dei progetti finalizzati del
Consiglio nazionale delle ricerche, nonche' d'intesa con il  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, quelle promosse in attuazione della
deliberazione adottata dal CIPE nella seduta del 23  aprile  1987  in
materia di interventi programmati in agricoltura; 
    b) di curare che, nella scelta e nell'esecuzione degli  specifici
oggetti di ricerca, sia assicurata, in termini di impatto complessivo
delle attivita' e dei risultati di ricerca, la  necessaria  idoneita'
dei progetti sotto il duplice profilo della salvaguardia della salute
dell'uomo e della tutela dell'ambiente; 
    c)  di  stimolare  l'avvio   di   nuove   societa'   di   ricerca
biotecnologica nel Mezzogiorno, segnatamente in  settori  non  ancora
coltivati  in  Italia,  anche  avvaldendosi  a   tale   scopo   delle
opportunita'  agevolative  previste  dalla   nuova   legge   per   il
Mezzogiorno, con l'uso concertato dei  due  strumenti  di  intervento
pubblico al fine di amplificarne gli effetti e le ricadute. 
    Roma, addi' 28 maggio 1987 
 
                                        Il Presidente delegato: Goria