IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Considerati il  numero  e  la  complessita'  degli  adempimenti  di
competenza   delle   pubbliche   amministrazioni   interessate   alla
esecuzione di opere pubbliche; 
  Considerato  inoltre  che  il  difettoso  coordinamento  di   detti
adempimenti e' suscettibile di determinare ingiustificati ritardi  in
sede di predisposizione ed  approvazione  dei  progetti  delle  opere
stesse, con  conseguenze  anche  in  ordine  alla  sufficienza  della
relativa copertura di bilancio; 
  Considerato  altresi'  che   il   difettoso   coordinamento   degli
adempimenti in questione puo' pregiudicare  l'effettiva  operativita'
della recente normativa in materia di opere pubbliche; 
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di  provvedere  con  urgenza  alla
sollecita  definizione  dei  procedimenti  amministrativi  aventi  ad
oggetto le autorizzazioni, gli atti di  intesa,  le  approvazioni,  i
nulla osta ed i pareri da acquisire per l'approvazione  dei  progetti
delle opere di competenza delle amministrazioni statali; 
  In conformita'  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 luglio 1987; 
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con  i
Ministri del tesoro, per  i  beni  culturali  e  ambientali,  per  la
funzione pubblica, della difesa, dei trasporti, dell'ambiente,  della
marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste; 
 
                                Emana 
 
                        Il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
 
  1 Ai fini di una sollecita definizione dei procedimenti  aventi  ad
oggetto le autorizzazioni, gli atti di  intesa,  le  approvazioni,  i
nulla  osta  ed  i  pareri  da  acquisire,  a  norma  delle   vigenti
disposizioni,  per  l'approvazione  dei  progetti  delle   opere   di
competenza  delle  amministrazioni  statali,  anche  ad   ordinamento
autonomo, e' istituito presso il commissario del Governo di  ciascuna
regione a statuto ordinario un comitato con funzioni di indirizzo, di
impulso e di coordinamento delle relative attivita'  da  parte  delle
amministrazioni statali periferiche interessate. 
  2. Il comitato e' presieduto dal commissario del Governo, o da  chi
lo  sostituisce,  e  di  esso   fanno   parte   i   dirigenti   delle
amministrazioni periferiche, la cui competenza  alla  adozione  degli
atti di cui al comma 1 coincide con l'ambito territorio della regione
presso la  quale  il  commissario  del  Governo  espleta  le  proprie
funzioni. 
  3. Alle riunioni del comitato possono essere invitati  i  dirigenti
dell'amministrazione preposta  alla  realizzazione  dell'opera  ed  i
progettisti dell'opera stessa. 
  4. Le funzioni  di  segretario  del  comitato  sono  svolte  da  un
funzionario in servizio  presso  il  commissariato  del  Governo  con
qualifica non inferiore a primo dirigente amministrativo.