IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante: «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori d'incendio portatili, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983; Visto l'errata-corrige al suddetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983; Visto il proprio decreto 7 luglio 1983 concernente alcune modificazioni al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983; Visto il proprio decreto ministeriale 7 novembre 1985 concernente la proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1985; Visto il proprio decreto 16 gennaio 1987 concernente: «Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1987, che tra l'altro ha spostato i termini previsti dal citato art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985 al 19 luglio 1987; Vista la lettera circolare n. 4936/4115/3 sott. 1 del 13 marzo 1987 emanata dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale, contenente chiarimenti circa i requisiti che debbono possedere gli estintori d'incendio portatili installati o da installarsi nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; Rilevata la necessita' di uniformare il termine del 19 luglio 1987 specificato all'art. 4 del sopraindicato decreto ministeriale 16 gennaio 1987 con quello fissato dall'art. 2 del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 51, cosi' come convertito con legge 13 aprile 1987, n. 149, per effettuare il completamento dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi; Decreta: Il termine 19 luglio 1987, fissato dall'art. 4 del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, citato in premessa, e' prorogato alla data del 1° gennaio 1988. Conseguentemente la data del 18 luglio 1987, piu' volte indicata nel testo della lettera circolare citata in premessa, deve intendersi 31 dicembre 1987. Roma, addi' 15 luglio 1987 Il Ministro: Scalfaro