IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante: «Norme  tecniche
e procedurali, relative agli estintori d'incendio portatili, soggetti
all'approvazione  di  tipo  da  parte  del  Ministero  dell'interno»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 20 gennaio 1983; 
  Visto  l'errata-corrige  al  suddetto  decreto,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983; 
  Visto  il  proprio  decreto  7  luglio  1983   concernente   alcune
modificazioni  al  citato  decreto  ministeriale  20  dicembre  1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983; 
  Visto il proprio decreto ministeriale 7 novembre  1985  concernente
la proroga del termine previsto dal punto  11.1  dell'allegato  B  al
decreto ministeriale 20  dicembre  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1985; 
  Visto il proprio decreto 16 gennaio 1987 concernente: «Estintori di
incendio  portatili  di  tipo  approvato   ai   sensi   del   decreto
ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme  procedurali,
commercializzazione e proroga dei termini previsti  dall'art.  2  del
decreto ministeriale 7  novembre  1985»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1987, che tra l'altro  ha  spostato  i
termini previsti  dal  citato  art.  2  del  decreto  ministeriale  7
novembre 1985 al 19 luglio 1987; 
  Vista la lettera circolare n. 4936/4115/3 sott. 1 del 13 marzo 1987
emanata  dal  Ministero  dell'interno  -  Direzione  generale   della
protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi  -  Servizio  tecnico
centrale,  contenente  chiarimenti  circa  i  requisiti  che  debbono
possedere  gli  estintori  d'incendio  portatili  installati   o   da
installarsi nelle attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione
incendi; 
  Rilevata la necessita' di uniformare il termine del 19 luglio  1987
specificato all'art. 4  del  sopraindicato  decreto  ministeriale  16
gennaio 1987 con quello fissato  dall'art.  2  del  decreto-legge  25
febbraio 1987, n. 51, cosi' come convertito con legge 13 aprile 1987,
n. 149,  per  effettuare  il  completamento  dell'istanza  intesa  ad
ottenere il  rilascio  del  nulla  osta  provvisorio  di  prevenzione
incendi; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  termine  19  luglio  1987,  fissato  dall'art.  4  del  decreto
ministeriale 16 gennaio 1987, citato in premessa, e'  prorogato  alla
data del 1° gennaio 1988. 
  Conseguentemente la data del 18 luglio 1987,  piu'  volte  indicata
nel testo della lettera circolare citata in premessa, deve intendersi
31 dicembre 1987. 
 
    Roma, addi' 15 luglio 1987 
 
                                                Il Ministro: Scalfaro