IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; 
  Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi  buoni
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti; 
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
  D'intesa con il Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni,
giusta nota n. DC/CO/2/2/002005 del 25 luglio 1987; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro  poliennali  10,50%  di
scadenza 1° agosto 1990 per un importo  nominale  pari  all'ammontare
dei titoli sottoscritti nel periodo compreso tra il 3 e il  7  agosto
1987 e comunque non superiore 'al  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987;  al  netto
delle emissioni gia' effettuate. 
  Detto importo e' incrementabile di lire 10  miliardi  da  destinare
esclusivamente alle operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi
rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse,
da effettuarsi per il tramite della  Direzione  generale  del  debito
pubblico. 
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50% pagabile in due
semestralita' posticipate al 1°. febbraio ed al  l°  agosto  di  ogni
anno di durata di essi. 
  Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 99 per ogni cento lire di
capitale nominale dei buoni.