IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DC/CO/2/2/002005 del 25 luglio 1987; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° agosto 1990 per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso tra il 3 e il 7 agosto 1987 e comunque non superiore 'al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987; al netto delle emissioni gia' effettuate. Detto importo e' incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50% pagabile in due semestralita' posticipate al 1°. febbraio ed al l° agosto di ogni anno di durata di essi. Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.