IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 56 del trattato che istituisce  la  Comunita'  europea
del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) firmato a Parigi il  18  aprile
1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766; 
  Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il  29
marzo 1960 e pubblicata nella «Gazzetta  Ufficiale»  delle  Comunita'
europee n. 33 del 16 maggio 1960; 
  Vista la legge 5 novembre  1964,  n.  1172,  contenente  norme  per
l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far  fronte  agli
impegni  di   carattere   finanziario   derivanti   dall'applicazione
dell'art. 56 del trattato C.E.C.A.; 
  Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle
Comunita'  europee,  firmata  a  Venezia  il  29  maggio  1984,   che
stabilisce le  modalita'  e  le  condizioni  per  l'applicazione  del
suddetto art. 56 del trattato C.E.C.A.; 
  Vista la nota PER/2 del 9 gennaio 1986, con la  quale  la  societa'
COGEA S.p.a. ha presentato la richiesta di applicazione dell'art.  56
del trattato C.E.C.A. per la riqualificazione di 262  lavoratori  del
proprio stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano; 
  Vista la nota SG(86) D/9825 del 12 agosto 1986,  con  la  quale  la
commissione delle Comunita' europee ha comunicato al Governo italiano
di avere accettato la richiesta  di  applicazione  dell'art.  56  del
trattato C.E.C.A. avanzata dalla societa' COGEA  S.p.a.  e  di  avere
impegnato a tal fine la somma di 284.500 ECU; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato
che istituisce la  Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio,
firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge  25  giugno
1952,  n.  766,  e'  autorizzato  il  finanziamento  dei   corsi   di
riqualificazione istituiti  a  favore  dei  lavoratori  di  cui  alla
premessa  del  presente  decreto,  nei  limiti  ed  alle   condizioni
stabiliti dalla convenzione fra il Governo italiano e la  commissione
delle Comunita' europee firmata a Venezia il 29 maggio 1984 di cui al
preambolo.