IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei suddetti vini; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidita' totale per il vino «Alto Adige» Schiave (Vernatsch) previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione; Visto l'art. 6 sopra citato ed, in particolare, l'ultimo comma che prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'acidita' totale; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari caratteristiche chimiche delle uve provenienti dai vitigni di cui trattasi ed alle tecniche di produzione del vino in discorso di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata «Alto Adige» Schiave (Vernatsch) previsto nella misura di 4,5 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1984, e' fissato nella misura di 4 per mille. Roma, addi' 31 luglio 1987 Il Ministro: PANDOLFI ---------- NOTE Note all'articolo unico: Il D.P.R. 14 aprile 1975 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. - Il D.P.R. 5 novembre 1984 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 14 giugno 1985.