IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1193; Visto l'art. 277 del predetto testo unico; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 giugno 1980, con il quale si e' provveduto alla revisione delle misure dei canoni annuali per le concessioni telefoniche ad uso privato, calcolati in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativamente ai servizi; Riconosciuta l'opportunita' di provvedere all'aggiornamento di dette misure, adottando gli stessi criteri; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. Le nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono le seguenti: a) L. 130.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre km con due telefoni e L. 13.000 per ogni km o frazione in piu' dei primi tre km e per ogni telefono in piu' dei primi due; b) canone di cui al punto a) raddoppiato per linee telefoniche a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi; c) L. 425.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui al punto b), per linee telefoniche ad uso privato a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti e gasdotti appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnesse.