IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1193; 
  Visto l'art. 277 del predetto testo unico; 
  Visto il decreto ministeriale 7  febbraio  1980,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 giugno 1980,  con  il  quale  si  e'
provveduto alla revisione delle misure  dei  canoni  annuali  per  le
concessioni telefoniche ad uso privato, calcolati in base agli indici
dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati,
relativamente ai servizi; 
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  provvedere  all'aggiornamento  di
dette misure, adottando gli stessi criteri; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le nuove misure dei canoni annuali  per  le  concessioni  di  linee
telefoniche ad uso privato sono le seguenti: 
    a) L. 130.000 per ogni circuito di comunicazione fino  a  tre  km
con due telefoni e L. 13.000 per ogni km o frazione in piu' dei primi
tre km e per ogni telefono in piu' dei primi due; 
    b) canone di cui al punto a) raddoppiato per linee telefoniche  a
servizio  di  elettrodotti,   oleodotti,   acquedotti,   gasdotti   e
teleferiche e per tutte le linee  ed  impianti  che  si  svolgono  in
territori appartenenti a comuni diversi; 
    c) L. 425.000 per ogni punto di interconnessione  e  per  ciascun
concessionario, oltre al  canone  di  cui  al  punto  b),  per  linee
telefoniche ad uso privato a  servizio  di  elettrodotti,  oleodotti,
acquedotti e gasdotti appartenenti a concessionari diversi e tra loro
interconnesse.