IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno; Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, che stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha prorogato il termine di operativita' della predetta riserva al 31 dicembre 1993; Visto il comma 6 del predetto art. 17, ove e' stabilito che, a partire dall'anno 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri ed amministrazioni autonome sono elencati i capitoli ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui al richiamato art. 107, nonche' i capitoli per i quali e' prevista una percentuale diversa; Visto, in particolare, l'ultimo periodo del richiamato comma 6 nel quale e' espressamente disposto che i conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, da allegarsi alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, che approva il bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89; Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1987 si stabiliscono - al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», nonche' delle categorie XIII e XV - in 64.258.153 milioni di lire; Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del piu' volte richiamato testo unico, gli stanziamenti attribuiti alla ex Cassa del Mezzogiorno ed al nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonche' quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori dell'Italia meridionale non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva; Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano gia' precisa destinazione territoriale e settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva; Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla gia' citata normativa sulla riserva provvedendo, pertanto, per ciascun capitolo di spesa di investimento, alla definitiva individuazione e quantificazione della riserva, oltre che sulla scorta dei dati stabiliti dai richiamati allegati, ove siano state annesse agli stati di previsione dei singoli Ministeri ed amministrazioni autonome, sulla base anche degli ulteriori aggiornamenti forniti, nonche', nei casi di carenza o mancanza di informazioni procedendo per autonome valutazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate: Decreta: Per ciascuno dei seguenti capitoli di spesa di investimento, iscritti negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome, e' stabilita, per l'anno 1987, una riserva - non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicato - da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: Parte di provvedimento in formato grafico Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 8 maggio 1987 Il Ministro: Goria Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 settembre 1987 Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 133