IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Vista l'ordinanza n. 1138/FPC in data 3 settembre 1987 in corso  di
pubblicazione; 
  Vista la nota n. 2003-20.2 GAB. in data 12 settembre 1987,  con  la
quale il prefetto  di  Sondrio  ha  rappresentato  l'opportunita'  di
disporre alcune integrazioni all'ordinanza sopra citata,  preordinata
ad assicurare la  celerita'  nell'esecuzione  dell'incarico  affidato
all'Azienda energetica municipale (A.E.M.), consistente nei lavori  e
forniture necessarie per il pompaggio dell'acqua dal lago di Val Pola
e la immissione, tramite la finestra  Massaniga,  nella  condotta  in
galleria appartenente alla stessa azienda; 
  Ravvisata l'opportunita' di disporre le integrazioni suindicate; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  I beni estranei al patrimonio della  regione  Lombardia,  necessari
per l'esecuzione dei lavori, di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza  n.
1138/FPC in data 3 settembre 1987, citata in premessa, possono essere
espropriati a favore della stessa regione.