IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1138/FPC in data 3 settembre 1987 in corso di pubblicazione; Vista la nota n. 2003-20.2 GAB. in data 12 settembre 1987, con la quale il prefetto di Sondrio ha rappresentato l'opportunita' di disporre alcune integrazioni all'ordinanza sopra citata, preordinata ad assicurare la celerita' nell'esecuzione dell'incarico affidato all'Azienda energetica municipale (A.E.M.), consistente nei lavori e forniture necessarie per il pompaggio dell'acqua dal lago di Val Pola e la immissione, tramite la finestra Massaniga, nella condotta in galleria appartenente alla stessa azienda; Ravvisata l'opportunita' di disporre le integrazioni suindicate; Dispone: Art. 1. I beni estranei al patrimonio della regione Lombardia, necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 1138/FPC in data 3 settembre 1987, citata in premessa, possono essere espropriati a favore della stessa regione.