LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 
 
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363; 
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni; 
  Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che  demanda  al  CIP  di
stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di  ogni
anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in  base
alle caratteristiche di resa, acidita' ed umidita', nonche'  in  base
agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari; 
  Visto il provvedimento CIP n. 15/1976 del 26 maggio  1976,  con  il
quale sono  stati  stabiliti  i  criteri  suddetti  per  la  campagna
1976-77; 
  Visto il provvedimento n. 15/1985 del 7 marzo 1985, che modifica ed
integra il soprarichiamato provvedimento; 
  Considerata l'urgenza; 
 
                              Delibera: 
 
  1) Si confermano,  per  la  campagna  1987-88,  i  criteri  per  la
determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna
1976-77, contenuti nel provvedimento del  Comitato  interministeriale
dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (Gazzetta Ufficiale  n.  142
del 31 maggio 1976), modificato ed  integrato  dal  provvedimento  n.
15/1985 del 7 marzo 1985 (Gazzetta  Ufficiale  n.  60  dell'11  marzo
1985), salvo quanto disposto dal successivo punto 2). 
  2) Le caratteristiche medie  di  resa  industriale  in  olio  e  di
acidita' delle sanse vergini di oliva verranno fissate, in ogni zona,
non oltre due mesi dall'effettivo inizio della campagna olearia nella
zona considerata. 
    Roma, addi' 30 settembre 1987 
 
                          Il Ministro dell'industria, del commercio 
                          e dell'artigianato Presidente della giunta 
                                          Battaglia