IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 ottobre 1987, n. 384; Vista la propria ordinanza n. 1211/FPC in data 15 ottobre 1987 che dispone interventi urgenti di viabilita' nei comuni di Tirano e Tartano in provincia di Sondrio; Vista la lettera n. 14059 in data 19 ottobre 1987 con la quale il sindaco di Tirano rappresenta la necessita', per poter far eseguire con immediatezza i lavori del terzo lotto finanziati con la citata ordinanza, di agire in deroga alle norme vigenti evitando i benestare prescritti che comporterebbero tempi burocratici che vanificherebbero la somma urgenza dell'intervento. Tale deroga viene richiesta anche per la realizzazione del secondo lotto della stessa opera, strettamente connesso con il terzo; Ravvisata la opportunita' di accogliere la richiesta al fine di consentire l'immediato avvio alle opere prima dell'arrivo della stagione invernale; Considerato che la stessa agevolazione va estesa agli interventi nel comune di Tartano; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico L'art. 5 dell'ordinanza n. 1211/FPC in data 15 ottobre 1987 e' cosi' modificato: «I lavori di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro esecuzione le amministrazioni beneficiarie possono agire anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato. L'amministrazione di Tirano puo' estendere la deroga anche agli interventi del secondo lotto della costruente strada Costamoscia-Trivigno». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 ottobre 1987 Il Ministro: Gaspari