IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384; Vista la propria ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987, concernente il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987; Vista la nota n. 4389 del 21 ottobre 1987 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessita' di prorogare le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del proprio sindaco di cui all'ordinanza sopra citata, onde assicurarne la totale disponibilita' per le attivita' inerenti ai gravosi impegni tuttora in corso; Ravvisata la necessita' di accogliere la predetta richiesta; Dispone: Articolo unico Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987 sono prorogate, a beneficio del sindaco del comune di Valdisotto, per un periodo di tre mesi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 4 novembre 1987 Il Ministro: Gaspari