IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 1982, n. 938; 
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384; 
  Vista la propria ordinanza  n.  1105/FPC/ZA  del  28  luglio  1987,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del  4  agosto  1987,
concernente il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della
provincia di Sondrio colpiti  dagli  eventi  alluvionali  del  luglio
1987; 
  Vista la nota n. 4389 del 21 ottobre 1987 con la quale il comune di
Valdisotto  ha  rappresentato   la   necessita'   di   prorogare   le
disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa  del  proprio
sindaco di cui all'ordinanza sopra citata, onde assicurarne la totale
disponibilita' per le attivita' inerenti ai gravosi  impegni  tuttora
in corso; 
  Ravvisata la necessita' di accogliere la predetta richiesta; 
 
                              Dispone: 
 
                           Articolo unico 
 
  Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del  28  luglio
1987 concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di  comuni
della provincia di  Sondrio  colpiti  dagli  eventi  alluvionali  del
luglio 1987 sono prorogate, a beneficio del  sindaco  del  comune  di
Valdisotto, per un periodo di tre mesi. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 4 novembre 1987 
 
                                                 Il Ministro: Gaspari