La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle universita' non statali per l'anno accademico 1985-1986, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1. al comma 1, le parole: "per l'anno accademico 1985-1986" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni accademici 1985-1986 e 1986-1987". All'articolo 2: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. All'onere di lire 60 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Universita' non statali legalmente riconosciute" e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il predetto accantonamento". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 dicembre 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione saro' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 23 febbraio 1987.