IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1986, con il quale sono state dettate nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1986, con il quale e' stata prorogata la data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 8 novembre 1986, per consentire agli uffici comunali di approntare quanto necessario per l'assolvimento dei compiti ad essi demandati; Considerato che per l'orario osservato dagli uffici comunali in modo assai limitato, in molti casi, gli operatori interessati non sono posti in grado di conseguire in tempi accettabili le vidimazioni richieste e cio' con grave pregiudizio per l'espletamento della loro attivita'; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 8 novembre 1986 in modo da assicurare, nel rispetto delle finalita' perseguite dallo stesso decreto, l'agevole adempimento degli obblighi imposti agli operatori vinicoli, in particolare prevedendo l'uso presso le cantine di apparecchiature automatiche di controllo in alternativa alla vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli da parte dei comuni; Considerati, altresi', i tempi tecnici necessari agli operatori interessati per venire in possesso delle suddette apparecchiature automatiche, nonche' l'opportunita' di far coincidere l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni con l'inizio della campagna vendemmiale; Decreta: Art. 1. Al decreto ministeriale 8 novembre 1986 sono apportate le seguenti modifiche: Il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "1. All'atto della spedizione dei prodotti per i quali e' necessario compilare il documento di accompagnamento, dopo la vidimazione effettuata dal comune ai sensi del successivo articolo, il responsabile della cantina o un suo delegato o comunque l'obbligato alla compilazione del documento deve riportare nella casella 23 del documento medesimo la dichiarazione "visto partire il prodotto di cui al presente documento il..................... alle ore............... ", completata con la indicazione della data, dell'ora, e della firma leggibile del compilatore. Tale dichiarazione, deve figurare anche sulle copie del documento di accompagnamento, di cui una deve essere inviata all'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, mentre l'altra deve essere conservata da colui che cede il prodotto". I commi 3 e 4 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti: "3. Qualora per causa di forza maggiore non venga rispettato il tempo limite di arrivo al luogo di scarico indicato sul documento di accompagnamento, il trasportatore e' autorizzato a richiedere ad una pubblica autorita' l'attestazione delle circostanze che hanno determinato il ritardo. 4. Il responsabile della cantina o un suo delegato o comunque l'obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento, prima che abbia inizio il trasporto del prodotto deve far apporre, a cura del segretario comunale o di un suo delegato, una vidimazione alla casella 23 del documento, sul quale devono, comunque, figurare le indicazioni relative al nome e alla sede dello speditore e del destinatario, alla data di spedizione, alla denominazione merceologica del prodotto ed alla sua quantita'. Tale vidimazione deve essere apposta anche sulle copie compilate a ricalco. All'atto della predetta vidimazione, una fotocopia del documento di accompagnamento deve essere consegnata, a cura del responsabile della cantina o di un suo delegato all'incaricato del comune, che ha proceduto alla vidimazione". Dopo il comma 4 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. In deroga al comma precedente, l'obbligo della vidimazione e della consegna della fotocopia del documento di accompagnamento all'incaricato del comune puo' essere sostituito dall'adozione, da parte dell'operatore interessato, di un'apparecchiatura automatica che consenta la memorizzazione mediante microfilmatura del documento di accompagnamento gia' compilato in tutte le sue parti e la contemporanea stampigliatura, sia sull'originale sia sulle copie del documento, della indicazione relativa al numero di matricola dell'apparecchio, al numero progressivo della microfilmatura, alla data ed all'ora in cui ha inizio il trasporto del prodotto, alla quantita' dello stesso. 4-ter. L'uso dell'apparecchiatura di cui al precedente comma e' preventivamente comunicato, a cura degli operatori interessati, all'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, il quale accerta la idoneita' dell'apparecchiatura e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. 4-quater. Gli uffici per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari dispongono, altresi', le cautele da osservare nel caso di interventi di manutenzione e di riparazione dell'apparecchiatura stessa e ricevono in consegna le bobine dei microfilms non appena usate".
NOTE Note alle premesse: - Il D.M. 8 novembre 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 19 novembre 1986. - Il D.M. 3 dicembre 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 1986. Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 2 e 3 del D.M. 8 novembre 1986, come modificati dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2. - 1. All'alto della spedizione dei prodotti per i quali e necessario compilare il documento di accompagnamento, dopo la vidimazione effettuata dal comune ai sensi del successivo articolo, il responsabile della cantina o un suo delegato o comunque l'obbligato alla compilazione del documento deve riportare nella casella 23 del documento medesimo la dichiarazione "visto partire il prodotto di cui al presente documento il............................ alle ore............", completata con la indicazione della data, dell'ora, e della firma leggibile del compilatore. Tale dichiarazione deve figurare anche sulle copie del documento di accompagnamento, di cui una deve essere inviata all'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, mentre l'altra deve essere conservata da colui che cede il prodotto. 2. L'originale e le copie del documento di accompagnamento devono essere compilati contemporaneamente, a ricalco". "Art. 3. - 1. Il trasportatore deve accertare la veridicita' delle indicazioni di cui al punto 1 del precedente articolo e che il documento sia completato in tutte le sue parti. 2. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore iniziera' il trasporto solo dopo che e' stato redatto un nuovo documento di accompagnamento regolare. 3. Qualora per causa di forza maggiore non venga rispettato il tempo limite di arrivo al luogo di scarico indicato sul documento di accompagnamento, il trasportatore e' autorizzato a richiedere ad una pubblica autorita' l'attestazione delle circostanze che hanno determinato il ritardo. 4. Il responsabile della cantina o un suo delegato o comunque l'obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento, prima che abbia inizio il trasporto del prodotto deve fare apporre, a cura del segretario comunale o di un suo delegato, una vidimazione alla casella 23 del documento, sul quale devono, comunque, figurare le indicazioni relative al nome ed alla sede dello speditore e del destinatario, alla data di spedizione, alla denominazione merceologica del prodotto ed alla sua quantita'. Tale vidimazione deve essere apposta anche sulle copie compilate a ricalco. All'atto della predetta vidimazione, una fotocopia del documento di accompagnamento deve essere consegnata, a cura del responsabile della cantina o di un suo delegato all'incaricato del comune, che ha proceduto alla vidimazione. 4-bis. In deroga al comma precedente, l'obbligo della vidimazione e della consegna della fotocopia del documento di accompagnamento all'incaricato del comune puo' essere sostituito dall'adozione, da parte dell'operatore interessato, di una apparecchiatura automatica che consenta la memorizzazione mediante microfilmatura del documento di accompagnamento gia' compilato in tutte le sue parti e la contemporanea stampigliatura, sia sull'originale sia sulle copie del documento, della indicazione relativa al numero di matricola dell'apparecchio, al numero progressivo della microfilmatura, alla data ed all'ora in cui ha inizio il trasporto del prodotto, alla quantita' dello stesso. 4-ter. L'uso dell'apparecchiatura di cui al precedente comma e' preventivamente comunicato, a cura degli operatori interessati, all'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, il quale accerta la idoneita' dell'apparecchiatura e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. 4-quater. Gli uffici per la prevenzione e la repressione delle frodi agroalimentari dispongono, altresi', le cautele da osservare nel caso di interventi di manutenzione e di riparazione dell'apparecchiatura stessa e ricevono in consegna le bobine dei microfilms non appena usate".