IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

  Visto  il  decreto  ministeriale 8 novembre 1986, con il quale sono
state   dettate   nuove  prescrizioni  in  materia  di  documenti  di
accompagnamento dei prodotti vitivinicoli ai sensi dell'art. 7, comma
4,  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  dicembre 1986, con il quale e'
stata  prorogata  la  data  di  entrata  in vigore del citato decreto
ministeriale  8 novembre 1986, per consentire agli uffici comunali di
approntare  quanto  necessario per l'assolvimento dei compiti ad essi
demandati;
  Considerato  che  per  l'orario  osservato dagli uffici comunali in
modo  assai  limitato,  in  molti casi, gli operatori interessati non
sono posti in grado di conseguire in tempi accettabili le vidimazioni
richieste  e cio' con grave pregiudizio per l'espletamento della loro
attivita';
  Ritenuta   la   necessita'   di   apportare   alcune  modifiche  ed
integrazioni  al  decreto  ministeriale  8  novembre  1986 in modo da
assicurare,  nel  rispetto  delle  finalita'  perseguite dallo stesso
decreto,  l'agevole adempimento degli obblighi imposti agli operatori
vinicoli,  in  particolare  prevedendo  l'uso  presso  le  cantine di
apparecchiature   automatiche   di   controllo  in  alternativa  alla
vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli da
parte dei comuni;
  Considerati,  altresi',  i  tempi  tecnici necessari agli operatori
interessati  per  venire  in  possesso delle suddette apparecchiature
automatiche,  nonche'  l'opportunita'  di far coincidere l'entrata in
vigore   delle   nuove   prescrizioni  con  l'inizio  della  campagna
vendemmiale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al  decreto ministeriale 8 novembre 1986 sono apportate le seguenti
modifiche:
    Il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
    "1.  All'atto  della  spedizione  dei  prodotti  per  i  quali e'
necessario   compilare  il  documento  di  accompagnamento,  dopo  la
vidimazione  effettuata  dal comune ai sensi del successivo articolo,
il   responsabile   della  cantina  o  un  suo  delegato  o  comunque
l'obbligato  alla  compilazione  del  documento  deve riportare nella
casella  23 del documento medesimo la dichiarazione "visto partire il
prodotto  di  cui  al presente documento il..................... alle
ore...............  ",  completata  con  la  indicazione  della data,
dell'ora,   e   della   firma   leggibile   del   compilatore.   Tale
dichiarazione,  deve  figurare  anche  sulle  copie  del documento di
accompagnamento,  di  cui  una deve essere inviata all'ufficio per la
prevenzione  e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente
per  territorio,  mentre  l'altra deve essere conservata da colui che
cede il prodotto".
  I commi 3 e 4 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "3.  Qualora  per  causa  di forza maggiore non venga rispettato il
tempo  limite di arrivo al luogo di scarico indicato sul documento di
accompagnamento,  il trasportatore e' autorizzato a richiedere ad una
pubblica   autorita'   l'attestazione  delle  circostanze  che  hanno
determinato il ritardo.
  4.  Il  responsabile  della  cantina  o  un suo delegato o comunque
l'obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento, prima
che  abbia  inizio il trasporto del prodotto deve far apporre, a cura
del  segretario  comunale  o di un suo delegato, una vidimazione alla
casella  23  del  documento,  sul quale devono, comunque, figurare le
indicazioni  relative  al  nome  e  alla  sede  dello speditore e del
destinatario,   alla   data   di   spedizione,   alla   denominazione
merceologica  del  prodotto  ed  alla sua quantita'. Tale vidimazione
deve  essere  apposta anche sulle copie compilate a ricalco. All'atto
della   predetta   vidimazione,   una   fotocopia  del  documento  di
accompagnamento deve essere consegnata, a cura del responsabile della
cantina  o  di  un  suo  delegato  all'incaricato  del comune, che ha
proceduto alla vidimazione".
  Dopo il comma 4 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis.  In deroga al comma precedente, l'obbligo della vidimazione
e  della  consegna  della  fotocopia del documento di accompagnamento
all'incaricato  del  comune  puo' essere sostituito dall'adozione, da
parte  dell'operatore  interessato,  di un'apparecchiatura automatica
che  consenta la memorizzazione mediante microfilmatura del documento
di  accompagnamento  gia'  compilato  in  tutte  le  sue  parti  e la
contemporanea  stampigliatura, sia sull'originale sia sulle copie del
documento,   della   indicazione  relativa  al  numero  di  matricola
dell'apparecchio,  al  numero  progressivo della microfilmatura, alla
data  ed  all'ora  in  cui  ha inizio il trasporto del prodotto, alla
quantita' dello stesso.
  4-ter.  L'uso  dell'apparecchiatura  di  cui al precedente comma e'
preventivamente  comunicato,  a  cura  degli  operatori  interessati,
all'ufficio   per   la  prevenzione  e  la  repressione  delle  frodi
agro-alimentari,  competente  per  territorio,  il  quale  accerta la
idoneita'  dell'apparecchiatura  e  pone in essere le cautele atte ad
impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale
memorizzato.
  4-quater.  Gli  uffici  per  la  prevenzione e la repressione delle
frodi  agro-alimentari  dispongono, altresi', le cautele da osservare
nel   caso   di   interventi   di   manutenzione   e  di  riparazione
dell'apparecchiatura  stessa  e  ricevono  in  consegna le bobine dei
microfilms non appena usate".
 
          NOTE

          Note alle premesse:
            -  Il  D.M.  8  novembre  1986  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  269  del 19
          novembre 1986.
            -  Il  D.M.  3  dicembre  1986  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 del 6 dicembre
          1986.

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  degli articoli 2 e 3 del D.M. 8 novembre 1986,
          come modificati dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  2. - 1. All'alto della spedizione dei prodotti per
          i   quali   e   necessario   compilare   il   documento  di
          accompagnamento,  dopo la vidimazione effettuata dal comune
          ai  sensi  del  successivo  articolo, il responsabile della
          cantina  o  un  suo  delegato  o  comunque l'obbligato alla
          compilazione  del documento deve riportare nella casella 23
          del  documento  medesimo la dichiarazione "visto partire il
          prodotto      di      cui     al     presente     documento
          il............................    alle    ore............",
          completata con la indicazione della data, dell'ora, e della
          firma leggibile del compilatore.
            Tale  dichiarazione  deve  figurare anche sulle copie del
          documento  di  accompagnamento,  di  cui  una  deve  essere
          inviata  all'ufficio  per  la  prevenzione e la repressione
          delle  frodi  agro-alimentari,  competente  per territorio,
          mentre  l'altra deve essere conservata da colui che cede il
          prodotto.
            2.    L'originale   e   le   copie   del   documento   di
          accompagnamento devono essere compilati contemporaneamente,
          a ricalco".
            "Art.   3.  -  1.  Il  trasportatore  deve  accertare  la
          veridicita'  delle  indicazioni  di  cui  al  punto  1  del
          precedente  articolo  e  che il documento sia completato in
          tutte le sue parti.
            2.   Qualora   tali  indicazioni  non  siano  esatte,  il
          trasportatore iniziera' il trasporto solo dopo che e' stato
          redatto un nuovo documento di accompagnamento regolare.
            3.   Qualora  per  causa  di  forza  maggiore  non  venga
          rispettato  il  tempo  limite di arrivo al luogo di scarico
          indicato sul documento di accompagnamento, il trasportatore
          e'  autorizzato  a  richiedere  ad  una  pubblica autorita'
          l'attestazione  delle  circostanze che hanno determinato il
          ritardo.
            4.  Il  responsabile  della  cantina  o un suo delegato o
          comunque  l'obbligato  alla  compilazione  del documento di
          accompagnamento,  prima  che  abbia inizio il trasporto del
          prodotto  deve fare apporre, a cura del segretario comunale
          o  di  un suo delegato, una vidimazione alla casella 23 del
          documento,   sul   quale   devono,  comunque,  figurare  le
          indicazioni relative al nome ed alla sede dello speditore e
          del   destinatario,   alla   data   di   spedizione,   alla
          denominazione   merceologica   del  prodotto  ed  alla  sua
          quantita'. Tale vidimazione deve essere apposta anche sulle
          copie   compilate   a   ricalco.  All'atto  della  predetta
          vidimazione, una fotocopia del documento di accompagnamento
          deve  essere  consegnata,  a  cura  del  responsabile della
          cantina o di un suo delegato all'incaricato del comune, che
          ha proceduto alla vidimazione.
            4-bis.  In  deroga  al  comma precedente, l'obbligo della
          vidimazione  e della consegna della fotocopia del documento
          di  accompagnamento  all'incaricato  del comune puo' essere
          sostituito    dall'adozione,    da   parte   dell'operatore
          interessato, di una apparecchiatura automatica che consenta
          la  memorizzazione mediante microfilmatura del documento di
          accompagnamento  gia'  compilato in tutte le sue parti e la
          contemporanea  stampigliatura, sia sull'originale sia sulle
          copie  del  documento, della indicazione relativa al numero
          di  matricola dell'apparecchio, al numero progressivo della
          microfilmatura,  alla  data  ed all'ora in cui ha inizio il
          trasporto del prodotto, alla quantita' dello stesso.
            4-ter.  L'uso  dell'apparecchiatura  di cui al precedente
          comma e' preventivamente comunicato, a cura degli operatori
          interessati,   all'ufficio   per   la   prevenzione   e  la
          repressione  delle  frodi  agro-alimentari,  competente per
          territorio,     il     quale     accerta    la    idoneita'
          dell'apparecchiatura  e  pone  in essere le cautele atte ad
          impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del
          materiale memorizzato.
            4-quater.  Gli uffici per la prevenzione e la repressione
          delle frodi agroalimentari dispongono, altresi', le cautele
          da  osservare  nel  caso di interventi di manutenzione e di
          riparazione   dell'apparecchiatura  stessa  e  ricevono  in
          consegna le bobine dei microfilms non appena usate".