IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 19 maggio 1976, n. 398, recante norme sulla disciplina del commercio ambulante; Visto l'art. 13 della legge predetta, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione delle norme di esecuzione della legge; Considerata la necessita' di modificare il decreto ministeriale 15 gennaio 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 12 febbraio 1977); Sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dei commercianti, l'ANCI e le regioni; Decreta: Articolo unico L'art. 15 del decreto ministeriale 15 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 1984, e' sostituito dal seguente: "L'integrazione del piano di cui alla legge n. 426 con norme e direttive sul commercio ambulante, disposta dall'art. 7, primo comma, della legge, e' approvata secondo le norme previste dall'art. 20 della legge n. 426 e dall'art. 22, primo, secondo, terzo e sesto comma, del decreto ministeriale 28 aprile 1976. Si applicano anche gli articoli 22 e 23 della legge n. 426 e l'ultimo comma dell'art. 32 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972. Qualora l'integrazione di cui al comma precedente non venga approvata dal consiglio comunale entro il termine prescritto, il presidente della giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi all'integrazione suddetta. L'integrazione e' approvata entro sessanta giorni dal consiglio comunale sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 426 e all'art. 3 della legge. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, terzo comma, della legge, il parere della commissione per il commercio ambulante e' richiesto dopo che si siano espresse le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 426. Le norme e le direttive sul commercio ambulante previste dall'art. 7, primo comma, della legge vanno approvate contestualmente al piano di cui alla legge n. 426, del quale costituiscono parte integrante, con un unico provvedimento. Nell'elaborazione delle norme e direttive sul commercio ambulante di cui all'art. 7, primo comma, della legge e nel rilascio dell'autorizzazione debbono essere osservati anche i criteri previsti dall'art. 32, sesto comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972. L'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 1, lettera b), della legge puo' essere oggetto di limitazioni esclusivamente per motivi di polizia annonaria o di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui l'esercizio di tale commercio e' vietato per i detti motivi. Tranne che sia richiesto da eccezionali motivi di polizia, non e' possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, ne' stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale. L'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 1 della legge lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti e' consentito ai soli titolari della prescritta autorizzazione commerciale e soltanto previo permesso dell'autorita' marittima competente e alle condizioni da essa previste ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Al fine di consentire alla suddetta autorita' di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico-balneare del lido del mare e della spiaggia, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante pubblico avviso, il termine entro il quale i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante che intendono esercitare l'attivita' lungo il lido del mare e la spiaggia sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attivita', se in forma itinerante o meno, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorita' stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attivita', fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorita'. I criteri in base ai quali e' fissato l'ordine di priorita' sono concordati dai sindaci interessati, sentite le commissioni di cui all'art. 3 della legge. Per il 1987 il predetto elenco viene predisposto sulla base dei permessi rilasciati dall'autorita' marittima nel 1986. L'autorita' marittima stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti ambulanti ammessi sul lido e la spiaggia, distinti secondo i modi di esercizio dell'attivita', se in forma itinerante o meno, e i prodotti trattati. Il permesso rilasciato dall'autorita' marittima ha validita' stagionale, per il periodo di tempo da essa stabilito. I provvedimenti di cui all'art. 5, primo comma, della legge possono essere presi, dal consiglio comunale, anche se le integrazioni previste dall'art. 7 della legge non siano state ancora approvate. In ogni caso essi non si riferiscono alla determinazione dei limiti temporali di svolgimento dell'attivita' commerciale. Le direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, di competenza della regione ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge, sono emanate entro il mese di dicembre di ciascun anno con validita' per l'anno successivo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 27 febbraio 1987 Il Ministro: ZANONE Visto, il Guardasigilli: ROGNONI