IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  19  maggio  1976,  n.  398,  recante  norme sulla
disciplina del commercio ambulante;
  Visto  l'art.  13  della  legge  predetta,  che demanda al Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato l'emanazione delle
norme di esecuzione della legge;
  Considerata  la necessita' di modificare il decreto ministeriale 15
gennaio  1987  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  40 del 12
febbraio 1977);
  Sentite  le  organizzazioni  nazionali  di  categoria  e  quelle  a
carattere generale dei commercianti, l'ANCI e le regioni;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'art.  15 del decreto ministeriale 15 gennaio 1977, modificato dal
decreto ministeriale 25 febbraio 1984, e' sostituito dal seguente:
  "L'integrazione  del  piano  di  cui  alla legge n. 426 con norme e
direttive sul commercio ambulante, disposta dall'art. 7, primo comma,
della  legge,  e'  approvata  secondo  le norme previste dall'art. 20
della  legge  n.  426  e  dall'art. 22, primo, secondo, terzo e sesto
comma,  del  decreto  ministeriale 28 aprile 1976. Si applicano anche
gli articoli 22 e 23 della legge n. 426 e l'ultimo comma dell'art. 32
del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.
  Qualora  l'integrazione  di  cui  al  comma  precedente  non  venga
approvata  dal  consiglio  comunale  entro  il termine prescritto, il
presidente  della  giunta  regionale,  salvo  il  caso di proroga non
superiore  a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina
un commissario che provvede entro sei mesi all'integrazione suddetta.
  L'integrazione  e'  approvata  entro  sessanta giorni dal consiglio
comunale  sentite  le  commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della
legge n. 426 e all'art. 3 della legge.
  Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, terzo comma, della legge, il
parere della commissione per il commercio ambulante e' richiesto dopo
che  si  siano  espresse  le commissioni di cui agli articoli 15 e 16
della legge n. 426.
  Le  norme e le direttive sul commercio ambulante previste dall'art.
7,  primo comma, della legge vanno approvate contestualmente al piano
di  cui  alla legge n. 426, del quale costituiscono parte integrante,
con un unico provvedimento.
  Nell'elaborazione  delle  norme e direttive sul commercio ambulante
di   cui  all'art.  7,  primo  comma,  della  legge  e  nel  rilascio
dell'autorizzazione debbono essere osservati anche i criteri previsti
dall'art. 32, sesto comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.
  L'esercizio  del commercio ambulante di cui all'art. 1, lettera b),
della  legge  puo'  essere  oggetto di limitazioni esclusivamente per
motivi  di  polizia  annonaria  o  di polizia stradale o di carattere
igienico-sanitario.  In  ogni comune debbono essere stabilite le zone
in cui l'esercizio di tale commercio e' vietato per i detti motivi.
  Tranne  che  sia richiesto da eccezionali motivi di polizia, non e'
possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, ne' stabilire per essi
termini di permanenza nel territorio comunale.
  L'esercizio  del  commercio ambulante di cui all'art. 1 della legge
lungo  il  lido  del  mare  e  la spiaggia, nelle rade e nei porti e'
consentito   ai   soli   titolari   della  prescritta  autorizzazione
commerciale  e  soltanto  previo  permesso  dell'autorita'  marittima
competente  e  alle condizioni da essa previste ai sensi dell'art. 68
del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
  Al  fine  di  consentire  alla  suddetta  autorita' di stabilire le
condizioni  necessarie  per garantire la fruizione turistico-balneare
del  lido del mare e della spiaggia, i sindaci dei comuni compresi in
ciascun  compartimento  marittimo  rendono  noto,  entro  il quindici
gennaio  di  ogni anno, mediante pubblico avviso, il termine entro il
quale  i  titolari  di  autorizzazione  per l'esercizio del commercio
ambulante che intendono esercitare l'attivita' lungo il lido del mare
e  la  spiaggia sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio
dell'attivita', se in forma itinerante o meno, sia i prodotti oggetto
della  medesima,  ed  indicano,  entro  il  primo marzo di ogni anno,
all'autorita'  stessa  il numero complessivo di tali soggetti, i modi
di  esercizio  e  l'oggetto  dell'attivita',  fornendo  un elenco dei
soggetti  compilato secondo un ordine di priorita'. I criteri in base
ai quali e' fissato l'ordine di priorita' sono concordati dai sindaci
interessati,  sentite  le  commissioni di cui all'art. 3 della legge.
Per  il  1987  il  predetto  elenco  viene predisposto sulla base dei
permessi rilasciati dall'autorita' marittima nel 1986.
  L'autorita'  marittima stabilisce, entro il primo maggio di ciascun
anno,  sulla  base  dell'elenco di cui al comma precedente, il numero
dei  commercianti  ambulanti ammessi sul lido e la spiaggia, distinti
secondo  i modi di esercizio dell'attivita', se in forma itinerante o
meno, e i prodotti trattati.
  Il   permesso  rilasciato  dall'autorita'  marittima  ha  validita'
stagionale, per il periodo di tempo da essa stabilito.
  I provvedimenti di cui all'art. 5, primo comma, della legge possono
essere  presi,  dal  consiglio  comunale,  anche  se  le integrazioni
previste dall'art. 7 della legge non siano state ancora approvate. In
ogni  caso  essi  non  si  riferiscono alla determinazione dei limiti
temporali di svolgimento dell'attivita' commerciale.
  Le  direttive  generali  per  il  rilascio delle autorizzazioni, di
competenza  della  regione  ai  sensi dell'art. 8, primo comma, della
legge,  sono  emanate  entro  il mese di dicembre di ciascun anno con
validita' per l'anno successivo".

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 27 febbraio 1987

                         Il Ministro: ZANONE

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI