IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, concernente sanzioni per omessa denuncia di stranieri od apolidi; Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, concernente norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine; Considerato che, alla data attuale e nonostante una prima proroga dei termini di regolarizzazione, un limitato numero di lavoratori stranieri presenti nel territorio dello Stato ha fruito della regolarizzazione, si rende necessario disporre la ulteriore proroga dei termini per la regolarizzazione medesima, al fine di evitare che si perpetuino inammissibili situazioni di clandestinita' e di illegalita' che si risolverebbero, in ultima analisi, a danno degli stessi lavoratori stranieri ancora irregolari; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire la completa regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, delle posizioni dei lavoratori stranieri extracomunitari dimoranti in Italia alla data di entrata in vigore della legge medesima; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale; il seguente decreto: Art. 1. 1. I termini previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono differiti al 27 settembre 1987.