IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere immediatamente alle modifiche di talune disposizioni del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per un maggior controllo dell'andamento della circolazione stradale urbana congestionata dal traffico ed extraurbana, ai fini della sicurezza stradale, della tutela della pubblica salute e della conservazione dell'ambiente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 18 luglio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme di cui all'articolo 4, escluse quelle concernenti la sosta ed il parcheggio, all'articolo 16, all'articolo 17 ed all'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono triplicate se applicate a conducente di veicolo a motore ed aumentate del cinquanta per cento negli altri casi. Per le violazioni alle disposizioni del succitato articolo 4, concernenti la sosta e il parcheggio, se commesse da conducente di veicolo a motore, le sanzioni sono raddoppiate. 2. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, le sanzioni, quali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono aumentate, con delibera del consiglio comunale immediatamente esecutiva, fino al doppio per le violazioni alla disciplina della sosta, del parcheggio e dell'uso delle corsie riservate a determinati veicoli e fino al triplo per violazione alla disciplina dell'accesso regolamentato. Con apposita delibera le amministrazioni comunali possono esonerare dall'aumento le sanzioni applicate ai conducenti dei veicoli non a motore ed ai pedoni. 3. Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e' abrogato. 4. Il comma primo dell'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni alle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito".