IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
immediatamente  alle modifiche di talune disposizioni del testo unico
delle  norme  sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
per  un  maggior controllo dell'andamento della circolazione stradale
urbana  congestionata  dal  traffico  ed  extraurbana,  ai fini della
sicurezza  stradale,  della  tutela  della  pubblica  salute  e della
conservazione dell'ambiente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dei 18 luglio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dei   lavori   pubblici,   di   concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dei trasporti e dell'ambiente;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme
di  cui  all'articolo  4,  escluse  quelle concernenti la sosta ed il
parcheggio,  all'articolo 16, all'articolo 17 ed all'articolo 115 del
testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n.  393,  e  successive modificazioni, sono triplicate se applicate a
conducente  di  veicolo a motore ed aumentate del cinquanta per cento
negli  altri  casi. Per le violazioni alle disposizioni del succitato
articolo  4,  concernenti  la  sosta  e il parcheggio, se commesse da
conducente di veicolo a motore, le sanzioni sono raddoppiate.
  2.  Nelle  zone  delimitate  ai sensi dell'articolo 2, le sanzioni,
quali  risultanti  dall'applicazione del comma 1, sono aumentate, con
delibera  del  consiglio  comunale  immediatamente esecutiva, fino al
doppio  per le violazioni alla disciplina della sosta, del parcheggio
e  dell'uso  delle  corsie  riservate a determinati veicoli e fino al
triplo per violazione alla disciplina dell'accesso regolamentato. Con
apposita  delibera  le  amministrazioni  comunali  possono  esonerare
dall'aumento  le  sanzioni  applicate ai conducenti dei veicoli non a
motore ed ai pedoni.
  3.  Il  comma quarto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974,
n. 62, e' abrogato.
  4.  Il  comma  primo  dell'articolo 138 del testo unico delle norme
sulla  disciplina  della circolazione stradale, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Per le violazioni alle presenti norme per le quali e' stabilita la
sola  sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore e' ammesso a
pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un
quarto del massimo stabilito".