IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
 I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 159/66 del Consiglio del 25 ottobre
1966,  relativo  a  disposizioni  complementari  per l'organizzazione
comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli;
  Visto  il  regolamento  CEE n. 93/67 della commissione del 3 maggio
1967 contenente le prime disposizioni sul controllo di qualita' degli
ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunita';
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2515/69 del Consiglio del 9 dicembre
1969, che modifica il regolamento CEE n. 159/66;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio
1972,  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati nel settore
degli ortofrutticoli e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il regolamento CEE n. 1559/70 della commissione del 31 luglio
1970,  che  fissa  le  modalita' per la cessione alle industrie degli
alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato;
  Visto il regolamento CEE n. 1562/70 della commissione del 31 luglio
1970,  che  fissa  le  modalita'  per  la  cessione alle industrie di
distillazione di frutta ritirate dal mercato;
  Visto  il regolamento CEE n. 55/72 della commissione del 10 gennaio
1972,  che  fissa  le  condizioni  di  gara  per lo smaltimento degli
ortofrutticoli ritirati dal mercato;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 273/72 del Consiglio del 7 febbraio
1972, che fissa le norme generali per il funzionamento delle spese di
intervento sul mercato interno nel settore degli ortofrutticoli;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2448/77  della  commissione dell'8
novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie
di  trasformazione  delle  arance ritirate dal mercato, modificato da
ultimo  dal  regolamento CEE n. 713/87 della commissione del 12 marzo
1987;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65 del 12 marzo 1969, che
affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo -
AIMA,  i compiti di organismo di intervento nel mercato delle arance,
nonche' quelli derivati da altri eventuali regolamenti comunitari nel
settore ortofrutticolo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  relativo  all'attuazione  della  delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto  il  decreto-legge  2  luglio 1986, n. 319, relativo a misure
urgenti   per   far   fronte   alla  crisi  di  mercato  dei  settori
ortofrutticolo  e  lattiero-caseario  conseguente  all'incidente alla
centrale  elettronucleare  di  Chernobyl,  convertito  nella  legge 1
agosto 1986, n. 445, ed in particolare, l'art. 5;
  Visto  il  decreto-legge  27 ottobre 1986, n. 701, convertito nella
legge  23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di
controlli  degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva,
sanzioni  amministrative  e  penali in materia di aiuti comunitari al
settore agricolo, in particolare gli articoli 2 e 3;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare e perfezionare le norme
della  disciplina  in  questione;  Atteso  che  occorre provvedere in
conformita';

                              Decreta:

                               Art. 1.
 Capacita' delle organizzazioni di produttori in rapporto ai ritiri
  dal mercato di prodotti eccedenti le possibilita' di assorbimento

    Le organizzazioni di produttori agricoli iscritte nell'elenco
  nazionale  di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in
seguito  denominate,  per  brevita',  "Associazioni  di  produttori",
possono  effettuare,  ai  sensi  del  regolamento  CEE n. 1035/72 del
Consiglio  del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati  nel  settore  degli  ortofrutticoli,  ritiri di prodotto dal
mercato  quando lo giudichino opportuno, in relazione alle condizioni
locali del mercato stesso.
 
          NOTE

          Note alle premesse:
            -  Il  regolamento  (CEE)  n.  159/66 e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della CEE n. 192 del 27 ottobre
          1966.
            - Il regolamento (CEE) n. 93/67 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della CEE n. 90 del 10 maggio 1967.
            -  Il  regolamento  (CEE)  n. 2515,69 e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della CEE n. 318 del 18 dicembre
          1969.
            -  Il  regolamento  (CEE)  n. 1035/72 e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  CEE n. 118 del 20 maggio
          1972.
            -  Il  regolamento  (CEE)  n. 1559/70 e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  CEE  n. 169 del 1 agosto
          1970.
            -  Il  regolamento  (CEE)  n. 1562/70 e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  CEE  n. 169 del 1 agosto
          1970.
            -  Il regolamento (CEE) n. 5572 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della CEE n. 9 del 12 gennaio 1972.
            -  Il  regolamento  (CEE)  n. 2448/77 e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della CEE n. 285 del 9 novembre
          1977.
            -  Il  regolamento  (CEE)  n.  713/87 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 70 del 13 marzo 1987.
            Il  testo  dell'art.  5  del  D.  L.  n.  319/1986  e' il
          seguente:  "Art.  5.  -  1.  L'AIMA non puo' far luogo alla
          corresponsione  di  qualsiasi  aiuto,  premio,  indennita',
          contributo,  restituzione  o  altra erogazione richiesti da
          imprese  di  trasformazione  di  prodotti  agricoli che non
          hanno   pagato   nei  termini  contrattuali  ai  produttori
          agricoli  il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati.
          Le  imprese di trasformazione che nella campagna precedente
          non  abbiano  adempiuto  agli  obblighi contrattuali di cui
          sopra  sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennita',
          contributo,  restituzione o altra erogazione a carico della
          Comunita'   economica   europea   (CEE).   L'AIMA  rendera'
          annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese.
            2.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          per  gli  Usuali  controlli  sulle  operazioni di ritiro da
          parte dell'AIMA di prodotti agricoli, dal mercato, nonche',
          sull'eliminazione   dei   prodotti   di   cui  all'art.  2,
          continuano  ad operare le commissioni regionali composte da
          un  funzionario  detta regione, da un appartenente al Corpo
          della  guardia di finanza e da un funzionario dell'istituto
          nazionale per il commercio estero (I.C.E.).
            3.  Dopo  l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e'
          aggiunto il seguente:
            "Art.  8-bis.  -  Quando  ricorrano  circostanze  che non
          consentano  normali operazioni di immagazzinaggio a medio e
          lungo  termine  o  insorgano particolari esigenze di tutela
          della  salute  pubblica,  l'AIMA provvede alla eliminazione
          dei  prodotti  agricoli  e  zootecnici  e loro derivati che
          hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle
          vigenti disposizioni di igiene pubblica".
            4.  Al  fine  di accelerare i programmi di immissione sul
          mercato   di   prodotti   agricoli   conferiti  all'AIMA  e
          immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella
          nazionale,  cosi'  da  conseguire economie di gestione e da
          realizzare altresi' prontamente introiti finanziari, l'AIMA
          stessa e' autorizzata ad attuare i programmi suddetti anche
          indipendentemente   dalla   destinazione   originaria  (lei
          prodotti,  quando  cio'  sia  imposto  dalle  condizioni di
          mercato.  L'AIMA  e'  altresi' autorizzata ad attuare detti
          programmi con procedure semplificate deliberate dal proprio
          consiglio  di  amministrazione  anche  in deroga alle norme
          della contabilita' di Stato".
            -  Il testo degli articoli 2 e 3 del D. L. n. 701/1986 e'
          il seguente:
            "Art.  2. - 1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o
          notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri,
          aiuti,  premi, indennita', restituzioni, contributi o altre
          erogazioni  a  carico  totale  o parziale del Fondo europeo
          agricolo  di  orientamento  e  garanzia  e'  punito  con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni.  Quando  la  somma
          indebitamente  percepita  e'  inferiore  ad  un  decimo del
          beneficio   legittimamente   spettante,   e   comunque  non
          superiore a lire 20 milioni si applica soltanto la sanzione
          amministrativa di cui agli articoli seguenti.
            2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1
          e  di  quella  del  comma  1 dell'art. 3, alle erogazioni a
          carico   del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e
          garanzia  sono assimilate le quote nazionali previste dalla
          normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di
          detto  Fondo,  nonche'  le erogazioni poste a totale carico
          della   finanza   nazionale   sulla  base  della  normativa
          comunitaria.
            3.   Con   la  sentenza  il  giudice  determina  altresi'
          l'importo  indebitamente  percepito e condanna il colpevole
          alla   restituzione  di  esso  all'amministrazione  che  ha
          disposto la erogazione di cui al comma 1".
            "Art.  3.  - 1. Indipendentemente dalla sanzione penale e
          qualunque  sia  l'importo  indebitamente  percepito, per il
          fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore e'
          tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento
          di  una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo
          indebitamente percepito.
            2. L'amministrazione competente determina le somme dovute
          ai  sensi  del  comma  1 ed emette ingiunzione di pagamento
          della  somma  stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata
          per  il  tramite di un'associazione o unione di produttori,
          l'ingiunzione  viene  notificata alla stessa associazione o
          unione,  la  quale e' tenuta in solido con il produttore al
          versamento   delle   somme   dovute   ove   ne  risulti  la
          corresponsabilita'.
            3.  L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta
          sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento
          penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta
          opposizione  all'ingiunzione  dinanzi  al  pretore,  questi
          sospende  il  giudizio  di  opposizione  e  puo' sospendere
          l'esecutivita'  dell'ingiunzione  a norma dell'ultimo comma
          dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
            4.  Il  versamento  deve  avvenire  entro  il  termine di
          novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.
            5.   Fino   all'avvenuto   pagamento   resta  sospesa  la
          corresponsione  di  qualsiasi  aiuto,  premio,  indennita',
          restituzione,  contributo  o altra erogazione richiesti dal
          debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha
          emesso  l'ingiunzione,  per  qualunque  importo e anche per
          periodi  temporali  successivi  a  quello  cui si riferisce
          l'infrazione.
            6.   Entro   novanta  giorni  dalla  notificazione  della
          sentenza   esecutiva,  ancorche'  non  irrevocabile  o  non
          passata   in  giudicato,  l'amministrazione  competente  e'
          tenuta  a  rimborsare le somme che giudizialmente risultino
          da essa recuperate in eccedenza.
            7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate
          ai  sensi  del  presente articolo in favore della Comunita'
          economica  europea  o  di  amministrazioni  statali diverse
          dall'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
          agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello
          Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato
          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  ai fini della
          successiva  restituzione  ai predetti soggetti per la parte
          di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni
          statali  sono  iscritte nei rispettivi stati di previsione.
          Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con
          propri  decreti,  le  occorrenti variazioni di bilancio. Le
          somme  recuperate  dagli  organismi di intervento in favore
          della   Comunita'   economica   europea  sono  alla  stessa
          rimborsate   dagli   organismi   predetti,  anche  mediante
          conguaglio,   ove  autorizzato  dalla  Comunita'  economica
          europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia".

          Nota all'art. 1:
            Il   testo   dell'art.   5   della   legge   n.  622/1967
          (Organizzazione   del  mercato  nel  settore  dei  prodotti
          ortofrutticoli) e' il seguente:
            "Art.  5.  -  L'accertamento  dei  requisiti, di cui agli
          articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici previsti dalla
          presente legge e' demandato al Ministro per l'agricoltura e
          le  foreste,  che  vi  provvede con proprio decreto, previo
          parere   del   Comitato   consultivo   nazionale   per   la
          commercializzazione  dei prodotti ortofrutticoli, istituito
          con  l'art.  3  del  decreto-legge  17  marzo  1967, n. 80,
          convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
            Con  lo  stesso  decreto  viene  disposta l'iscrizione in
          apposito   elenco   nazionale   delle   organizzazioni   di
          produttori.
            Il  decreto  con  cui  si  rigetta la domanda deve essere
          motivato  e notificato entro novanta giorni dalla ricezione
          della domanda stessa".