IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il regolamento CEE n. 159/66 del Consiglio del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 93/67 della commissione del 3 maggio 1967 contenente le prime disposizioni sul controllo di qualita' degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunita'; Visto il regolamento CEE n. 2515/69 del Consiglio del 9 dicembre 1969, che modifica il regolamento CEE n. 159/66; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento CEE n. 1559/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalita' per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato; Visto il regolamento CEE n. 1562/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalita' per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirate dal mercato; Visto il regolamento CEE n. 55/72 della commissione del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato; Visto il regolamento CEE n. 273/72 del Consiglio del 7 febbraio 1972, che fissa le norme generali per il funzionamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 2448/77 della commissione dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 713/87 della commissione del 12 marzo 1987; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 12 marzo 1969, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, i compiti di organismo di intervento nel mercato delle arance, nonche' quelli derivati da altri eventuali regolamenti comunitari nel settore ortofrutticolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, relativo a misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl, convertito nella legge 1 agosto 1986, n. 445, ed in particolare, l'art. 5; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, in particolare gli articoli 2 e 3; Considerata la necessita' di aggiornare e perfezionare le norme della disciplina in questione; Atteso che occorre provvedere in conformita'; Decreta: Art. 1. Capacita' delle organizzazioni di produttori in rapporto ai ritiri dal mercato di prodotti eccedenti le possibilita' di assorbimento Le organizzazioni di produttori agricoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in seguito denominate, per brevita', "Associazioni di produttori", possono effettuare, ai sensi del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, ritiri di prodotto dal mercato quando lo giudichino opportuno, in relazione alle condizioni locali del mercato stesso.
NOTE Note alle premesse: - Il regolamento (CEE) n. 159/66 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 192 del 27 ottobre 1966. - Il regolamento (CEE) n. 93/67 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 90 del 10 maggio 1967. - Il regolamento (CEE) n. 2515,69 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 318 del 18 dicembre 1969. - Il regolamento (CEE) n. 1035/72 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 118 del 20 maggio 1972. - Il regolamento (CEE) n. 1559/70 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 169 del 1 agosto 1970. - Il regolamento (CEE) n. 1562/70 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 169 del 1 agosto 1970. - Il regolamento (CEE) n. 5572 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 9 del 12 gennaio 1972. - Il regolamento (CEE) n. 2448/77 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 285 del 9 novembre 1977. - Il regolamento (CEE) n. 713/87 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 70 del 13 marzo 1987. Il testo dell'art. 5 del D. L. n. 319/1986 e' il seguente: "Art. 5. - 1. L'AIMA non puo' far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennita', contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennita', contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunita' economica europea (CEE). L'AIMA rendera' annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli Usuali controlli sulle operazioni di ritiro da parte dell'AIMA di prodotti agricoli, dal mercato, nonche', sull'eliminazione dei prodotti di cui all'art. 2, continuano ad operare le commissioni regionali composte da un funzionario detta regione, da un appartenente al Corpo della guardia di finanza e da un funzionario dell'istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.). 3. Dopo l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e' aggiunto il seguente: "Art. 8-bis. - Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio e lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica". 4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, cosi' da conseguire economie di gestione e da realizzare altresi' prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa e' autorizzata ad attuare i programmi suddetti anche indipendentemente dalla destinazione originaria (lei prodotti, quando cio' sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA e' altresi' autorizzata ad attuare detti programmi con procedure semplificate deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilita' di Stato". - Il testo degli articoli 2 e 3 del D. L. n. 701/1986 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire 20 milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1". "Art. 3. - 1. Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore e' tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito. 2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale e' tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilita'. 3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e puo' sospendere l'esecutivita' dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione. 5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennita', restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione. 6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorche' non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente e' tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza. 7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunita' economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunita' economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunita' economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 5 della legge n. 622/1967 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli) e' il seguente: "Art. 5. - L'accertamento dei requisiti, di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge e' demandato al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267. Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Il decreto con cui si rigetta la domanda deve essere motivato e notificato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda stessa".