IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1987, n. 147, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987;
  Rilevata  la  necessita'  di incrementare la produzione del vaccino
trivalente  antiaftoso  per  bovini  e  di  disporre dei quantitativi
necessari  di  vaccino antiaftoso monovalente per suini allo scopo di
attuare  una  azione  di  profilassi immunizzante straordinaria negli
allevamenti  della  suddetta  specie,  situati in alcune province, in
relazione  alla  persistenza  dell'infezione  aftosa  nel  territorio
nazionale;
  Considerata   l'opportunita'   di   modificare   le   tecniche   di
inattivazione per la produzione dei sopraindicati vaccini;
  Considerato  che  la  necessita' di disporre con urgenza di vaccino
monovalente  antiaftoso  per  suini  per la campagna straordinaria di
profilassi  immunizzante  non  consente  di  attuare  il controllo di
capacita' protettiva sul bovino;
  Rilevato  tuttavia  che  tutti  i  controlli  effettuati in passato
dall'Istituto  superiore  di  sanita'  sulla capacita' protettiva del
vaccino    antiaftoso    prodotto    dall'istituto    zooprofilattico
sperimentale  della Lombardia e dell'Emilia-Romagna hanno dato sempre
risultati favorevoli;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Consiglio  superiore di sanita'
espresso nella seduta dell'11 giugno 1987;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  3  del  decreto  ministeriale  12  marzo  1987,  n. 147, e'
sostituito dal seguente:
  "Vaccino   contro   l'afta  epizootica.  -  Sono  incaricati  della
produzione  del  vaccino  antiaftoso trivalente "01 A5 C1" per bovini
gli   istituti   zooprofilattici   sperimentali   della  Lombardia  e
dell'Emilia,  con  sede  in  Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con
sede  in  Perugia e delle Venezie, con sede in Padova, sino al numero
di dosi indicato a fianco di ciascun istituto, dosi che devono essere
pronte  per  la  distribuzione  alle  regioni  a  partire  dalle date
sottospecificate:

I.Z.S. di Brescia. . . . . . . . . . 6.500.000 dosi al 30 agosto 1987
I.Z.S. di Padova. . . . . . . . . 4.000.000 dosi al 15 settembre 1987
I.Z.S. di Perugia . . . . . . . . 2.000.000 dosi al 15 settembre 1987
I.Z.S. di Brescia . . . . . . . . . . 6.500.000 dosi al 15 marzo 1988
Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000.000 dosi

  L'istituto   zooprofilattico   sperimentale   della   Lombardia   e
dell'Emilia,  con  sede in Brescia, e' incaricato della produzione di
n.  12.510.000  dosi  di vaccino antiaftoso monovalente A5 per suini.
Delle   suddette   dosi   n.  4.500.000  devono  essere  pronte,  per
l'eventuale  distribuzione, entro il 30 luglio 1987. Le restanti dosi
devono  essere  messe  a  disposizione  in ragione di n. 700.000 dosi
mensili fino alla concorrenza di n. 8.010.000 dosi.
  Tale   vaccino   deve   essere  preparato  secondo  le  indicazioni
specificate nell'allegato capitolato tecnico, capitolo II, lettera B.
  Per  la  produzione  delle  sopraindicate dosi di vaccino per suini
l'istituto  zooprofilattico  sperimentale di Brescia e' autorizzato a
preparare  il  vaccino  stesso  utilizzando  le  dosi  necessarie  di
monovalente  A, ancorche' non sottoposte alla prova di protezione sul
bovino,  ma  sottoposto ai controlli di sterilita' ed efficacia sugli
animali da laboratorio e di innocuita' sugli animali da laboratorio e
sui suini.
  Da  ogni  lotto  una  aliquota  pari  a  100  dosi  sara', da parte
dell'istituto    zooprofilattico   suddetto,   inviata   all'istituto
superiore di sanita'".
 
              NOTE

          Note alle premesse:
            -  La  legge  n.  34/1968  reca:  "Provvedimenti  per  la
          profilassi   della   peste  bovina,  della  pleuropolmonite
          contagiosa  dei  bovini, dell'afta epizootica, della morva,
          della  peste equina, della peste suina classica e africana,
          della  febbre  catarrale  degli  ovini  e di altre malattie
          esotiche".
            -  La  legge n. 745/1975 reca: "Trasferimento di funzioni
          statali   alle   regioni   e  norme  di  principio  per  la
          ristrutturazione      regionalizzata     degli     istituti
          zooprofilattici sperimentali".
            -  La  legge  n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio
          sanitario nazionale".