IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

  Visto  il  decreto  ministeriale 8 novembre 1986, con il quale sono
state   dettate   nuove  prescrizioni  in  materia  di  documenti  di
accompagnamento dei prodotti vitivinicoli ai sensi dell'art. 7, comma
4,  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  dicembre 1986, con il quale e'
stata  prorogata  la  data  di  entrata  in vigore del citato decreto
ministeriale  8 novembre 1986, per consentire agli uffici comunali di
approntare  quanto  necessario per l'assolvimento dei compiti ad essi
demandati;
  Visto  il decreto ministeriale 26 gennaio 1987, n. 21, con il quale
sono  state  apportate  modificazioni  ed  integrazioni  al  predetto
decreto ministeriale 8 novembre 1986;
  Ritenuta  la necessita' di prevedere un ulteriore rinvio della data
di entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di documenti
di  accompagnamento  dei  prodotti  vitivinicoli, per consentire alle
ditte  interessate  alle  apparecchiature  automatiche  di  venire in
possesso delle apparecchiature medesime;

                              Decreta:

  La  data  di  entrata in vigore del decreto ministeriale 8 novembre
1986,  modificato  ed  integrato  dal decreto ministeriale 26 gennaio
1987, e' prorogata al 1 gennaio 1988.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 4 agosto 1987

                        Il Ministro: PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          NOTE

          Note alle premesse:
            -  Il  D.M.  8  novembre  1986  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  269  del 19
          novembre 1986.
            -  Il  comma  4  dell'art. 7 del D.L. n. 282/1986 (Misure
          urgenti  in  materia  di  prevenzione  e  repressione delle
          sofisticazioni  alimentari)  prevede  che: "Con decreto del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro
          tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite nuove
          prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento
          previste  dall'articolo 35 del decreto del Presidente della
          Repubblica  12  febbraio  1965,  n.  162,  con  particolare
          riguardo  ai  dati  in  esse  contenuti, alla destinazione,
          tenuta  e  conservazione  delle  loro  parti,  in  modo  da
          garantire   che   le  bollette  stesse  non  restino  nella
          esclusiva    disponibilita'   del   venditore,   speditore,
          trasportatore e acquirente delle singole partite di vino".
            -  Il  D.M.  3  dicembre  1986  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 del 6 dicembre
          1986.
            -  Il  D.M.  26  gennaio 1987, n. 21, e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 32 del 9
          febbraio 1987.

          Note al dispositivo:
            -  Per  il  D.M.  8  novembre  1986  v.  nelle  note alle
          premesse.
            -  Per  il D.M. 26 gennaio 1987, n. 21 v. nelle note alle
          premesse.