IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1986, con il quale sono state dettate nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1986, con il quale e' stata prorogata la data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 8 novembre 1986, per consentire agli uffici comunali di approntare quanto necessario per l'assolvimento dei compiti ad essi demandati; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1987, n. 21, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al predetto decreto ministeriale 8 novembre 1986; Ritenuta la necessita' di prevedere un ulteriore rinvio della data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, per consentire alle ditte interessate alle apparecchiature automatiche di venire in possesso delle apparecchiature medesime; Decreta: La data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 novembre 1986, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 26 gennaio 1987, e' prorogata al 1 gennaio 1988. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 4 agosto 1987 Il Ministro: PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE Note alle premesse: - Il D.M. 8 novembre 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 19 novembre 1986. - Il comma 4 dell'art. 7 del D.L. n. 282/1986 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari) prevede che: "Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilita' del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino". - Il D.M. 3 dicembre 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 1986. - Il D.M. 26 gennaio 1987, n. 21, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1987. Note al dispositivo: - Per il D.M. 8 novembre 1986 v. nelle note alle premesse. - Per il D.M. 26 gennaio 1987, n. 21 v. nelle note alle premesse.