IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' dell'attivita' esecutiva dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa del suolo e dell'ambiente, con particolare riferimento al settore delle opere idrauliche ed alla riorganizzazione del Servizio geologico nazionale, allo scopo di evitare gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumita', nonche' di procedere alla utilizzazione dei fondi accantonati per interventi di assoluta priorita' nel settore, anche al fine di non vanificare opere gia attuate o in corso di attuazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. In attesa della legge organica sulla difesa del suolo, e' autorizzata la spesa di lire 690 miliardi, cosi' ripartita: a) lire 333.939 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1987 e di lire 323.939 milioni nell'anno finanziario 1988, per interventi in materia di opere idrauliche; b) lire 33.065 milioni nell'anno finanziario 1988 per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 7 marzo 1985, n. 99; c) lire 247.996 milioni, di cui lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1987 e lire 237.996 milioni nell'anno finanziario 1988, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica, di consolidamento e di difesa del suolo, nonche' di navigazione interna di loro competenza; d) lire 75.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1988, lire 25.000 milioni nell'anno finanziario 1989 e lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1990, per il potenziamento e la riorganizzazione del Servizio geologico nazionale. 2. Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 e' utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica nei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere gia' indicate come prioritarie dagli studi di piano di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento e' utilizzata per il completamento e la formazione di studi di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento dei servizi idrografico, mareografico, sismico e dighe nonche', fino a lire 10 miliardi, di cui nell'anno finanziario 1987, per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse. Una quota di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987 e' destinata alla urgente revisione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorita' per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile. 3. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera c) del comma 1, pari a lire 30 miliardi, e' utilizzata per la formazione ed il completamento degli studi dei piani di bacino a carattere regionale. 4. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera d) del comma 1 puo' essere utilizzata per l'acquisizione di una nuova sede del Servizio geologico nazionale e per il riattamento delle attuali sedi. 5. I programmi di opere e di altre attivita' di cui al comma 1 sono redatti dalle amministrazioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e presentati al CIPE per l'approvazione. 6. I programmi di cui al comma 5 sono redatti tenendo conto dei seguenti criteri integrati di priorita': a) realizzazione di interventi, anche di manutenzione, finalizzati ad assicurare l'incolumita' delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti; b) realizzazione di interventi che gli studi indicano come necessari per una organica sistemazione. 7. Il coordinamento per l'attuazione dei programmi di cui al comma 5 e' affidato ad un comitato composto dal direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, dal dirigente generale del Servizio geologico nazionale del Ministero dell'ambiente, dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni. 8. I programmi di cui al comma 6, lettera a), sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile. 9. Il Ministro dei lavori pubblici redige una relazione annuale, da inviare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, sui programmi di intervento di cui al presente articolo e sul relativo stato di attuazione. A tal fine i Ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione. 10. Ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, il termine di cui all'articolo 17 di detta legge e' ridotto a trenta giorni ai soli fini previsti dal presente decreto.