IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
continuita'  dell'attivita'  esecutiva  dello  Stato, delle regioni e
delle  province  autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa
del  suolo  e  dell'ambiente,  con particolare riferimento al settore
delle   opere   idrauliche  ed  alla  riorganizzazione  del  Servizio
geologico  nazionale,  allo  scopo  di  evitare  gravi  situazioni di
rischio  per  la  pubblica  incolumita',  nonche'  di  procedere alla
utilizzazione  dei  fondi  accantonati  per  interventi  di  assoluta
priorita'  nel  settore,  anche  al  fine di non vanificare opere gia
attuate o in corso di attuazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dei  lavori  pubblici  e  dell'ambiente,  di concerto con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  attesa  della  legge  organica  sulla  difesa del suolo, e'
autorizzata la spesa di lire 690 miliardi, cosi' ripartita:
    a)  lire  333.939  milioni da iscrivere nello stato di previsione
del  Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10.000 milioni
nell'anno  finanziario  1987  e  di  lire  323.939  milioni nell'anno
finanziario 1988, per interventi in materia di opere idrauliche;
    b)  lire 33.065 milioni nell'anno finanziario 1988 per interventi
di  competenza  del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il
completamento  delle  opere  idrauliche  di cui all'articolo 1, primo
comma, lettera c), della legge 7 marzo 1985, n. 99;
    c)  lire  247.996  milioni,  di cui lire 10.000 milioni nell'anno
finanziario  1987  e lire 237.996 milioni nell'anno finanziario 1988,
per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome
di  Trento  e di Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica,
di  consolidamento  e  di  difesa  del  suolo, nonche' di navigazione
interna di loro competenza;
    d)  lire  75.000  milioni,  di  cui lire 10.000 milioni nell'anno
finanziario  1988,  lire  25.000 milioni nell'anno finanziario 1989 e
lire  40.000 milioni nell'anno finanziario 1990, per il potenziamento
e la riorganizzazione del Servizio geologico nazionale.
  2. Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 e' utilizzato
per  l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di
attuazione,   per   l'esecuzione   di   opere   ritenute  urgenti  ed
indifferibili  ai  fini  della sicurezza idraulica nei corsi d'acqua,
per  l'esecuzione di nuove opere gia' indicate come prioritarie dagli
studi  di  piano di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15
per   cento   del   predetto   stanziamento   e'  utilizzata  per  il
completamento e la formazione di studi di piani di bacino a carattere
interregionale,   per   il  potenziamento  dei  servizi  idrografico,
mareografico,  sismico  e  dighe nonche', fino a lire 10 miliardi, di
cui  nell'anno finanziario 1987, per studi attuativi di un sistema di
monitoraggio  per  il  controllo  sistematico  delle dighe e studi ed
indagini  finalizzati  all'eventuale  adeguamento  delle  stesse. Una
quota  di  lire  5  miliardi per l'anno finanziario 1987 e' destinata
alla  urgente revisione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, del piano
regolatore    generale    degli   acquedotti,   con   priorita'   per
l'individuazione  di  soluzioni  per fronteggiare situazioni di crisi
dell'approvvigionamento idropotabile.
  3. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera c) del comma 1,
pari  a  lire  30  miliardi,  e'  utilizzata  per la formazione ed il
completamento degli studi dei piani di bacino a carattere regionale.
  4.  Una quota dello stanziamento di cui alla lettera d) del comma 1
puo'  essere  utilizzata  per  l'acquisizione  di  una nuova sede del
Servizio geologico nazionale e per il riattamento delle attuali sedi.
  5. I programmi di opere e di altre attivita' di cui al comma 1 sono
redatti dalle amministrazioni competenti entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e presentati al CIPE per
l'approvazione.
  6.  I  programmi  di  cui al comma 5 sono redatti tenendo conto dei
seguenti criteri integrati di priorita':
    a)   realizzazione   di   interventi,   anche   di  manutenzione,
finalizzati  ad  assicurare  l'incolumita'  delle  popolazioni  ed  a
prevenire danni incombenti;
    b)  realizzazione  di  interventi  che  gli  studi  indicano come
necessari per una organica sistemazione.
  7.  Il coordinamento per l'attuazione dei programmi di cui al comma
5  e'  affidato  ad un comitato composto dal direttore generale della
difesa  del  suolo  del  Ministero dei lavori pubblici, dal dirigente
generale    del    Servizio   geologico   nazionale   del   Ministero
dell'ambiente,  dal  direttore generale dell'economia montana e delle
foreste  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e da un
rappresentante    delle    regioni    designato    dalla   Conferenza
Stato-regioni.
  8.  I  programmi  di cui al comma 6, lettera a), sono comunicati al
Ministro per il coordinamento della protezione civile.
  9. Il Ministro dei lavori pubblici redige una relazione annuale, da
inviare  al  Parlamento  entro  il  31  dicembre di ciascun anno, sui
programmi  di  intervento  di cui al presente articolo e sul relativo
stato di attuazione. A tal fine i Ministeri interessati, le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 31
ottobre  di  ciascun  anno,  al  Ministero  dei  lavori  pubblici gli
elementi necessari per la redazione della predetta relazione.
  10.  Ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, il
termine  di  cui  all'articolo  17 di detta legge e' ridotto a trenta
giorni ai soli fini previsti dal presente decreto.