IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
copertura  finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela
dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico
e  adiacenti, nonche' di disciplinare il trattamento economico dovuto
al personale inviato per le summenzionate operazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1
della  legge  5 dicembre 1985, n. 726, e' attribuito, con effetto dal
15  settembre  1987,  al  personale  impiegato nella missione inviata
nelle acque del Golfo Persico.
  2.  Al  personale  militare  di cui al comma 1 si applica il codice
penale militare di pace.