IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonche' di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, e' attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987, al personale impiegato nella missione inviata nelle acque del Golfo Persico. 2. Al personale militare di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.