IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonche' le loro successive modificazioni; Vista la legge 25 novembre 1975, n. 707, art. 15, che stabilisce l'obbligo di adozione di targhe con fondo a caratteristiche rifrangenti; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 agosto 1977, che stabilisce le caratteristiche delle nuove targhe a fondo retroriflettente; Visti il decreto ministeriale 29 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1982, e il decreto ministeriale 11 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1982, di modifica del decreto ministeriale 25 giugno 1977 suddetto, con i quali sono stati rispettivamente stabiliti e prorogati i termini per la sostituzione delle vecchie targhe ripetitrici con le targhe ripetitrici di nuovo tipo a fondo retroriflettente; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 giugno 1983, con il quale i termini per la sostituzione delle targhe ripetitrici con quelle a fondo retroriflettente sono stati prorogati fino a nuova data da fissare mediante decreto ministeriale, in relazione ai tempi necessari all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per assicurare la relativa fornitura; Vista la nota prot. n. 237375 in data 19 ottobre 1987, con la quale la direzione commerciale del suddetto Istituto ha comunicato di aver ultimato le spedizioni di numeri e lettere autoadesivi per targhe ripetitrici agli uffici postali designati, in prossimita' delle sedi degli uffici della motorizzazione civile, per la loro vendita agli utenti; Decreta: Art. 1. 1. Le targhe ripetitrici costruite ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 giugno 1977 e quelle di cui agli articoli 324 e 330 del regolamento citato nelle premesse dovranno essere sostituite con le targhe ripetitrici di nuovo tipo fabbricate e vendute dallo Stato, di cui ai decreti ministeriali citati nelle premesse, secondo il seguente calendario in base all'ultima cifra del numero della targa ripetitrice: ===================================================================== |Adozione targa ripetitrice retroriflettente Ultima cifra della targa| entro il mese di ===================================================================== 1 | gennaio 1988 --------------------------------------------------------------------- 2 | febbraio 1988 --------------------------------------------------------------------- 3 | marzo 1988 --------------------------------------------------------------------- 4 | aprile 1988 --------------------------------------------------------------------- 5 | maggio 1988 --------------------------------------------------------------------- 6 | giugno 1988 --------------------------------------------------------------------- 7 | luglio 1988 --------------------------------------------------------------------- 8 | agosto 1988 --------------------------------------------------------------------- 9 | settembre 1988 --------------------------------------------------------------------- 0 | ottobre 1988 2. Per le macchine operatrici trainate l'obbligo dell'adozione della targa ripetitrice di tipo retroriflettente sussistera' a partire dalla data che verra' stabilita con successivo decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 30 novembre 1987 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 12 del D.M. 25 giugno 1977 e' il seguente: "Art. 12. - La costruzione delle targhe ripetitrici relative a veicoli trainati da autoveicoli o da macchine agricole immatricolati secondo sistemi di targatura precedenti quello di cui al presente decreto e' fatta a cura degli interessati. Dette targhe ripetitrici devono essere dello stesso formato, e con caratteri delle stesse dimensioni e disposti nello stesso modo delle targhe posteriori dei veicoli trattori, con l'aggiunta di una lettera R maiuscola disposta nello spazio destinato al marchio ufficiale della Repubblica italiana; non devono comparire, nelle targhe ripetitrici in questione, il marchio ufficiale suddetto ed il dato di riscontro di cui al precedente art. 9. I caratteri devono essere neri su fondo bianco, e devono garantire buona visibilita' e leggibilita'. Il materiale con il quale le targhe ripetitrici di cui al presente articolo vengono costruite deve essere sufficientemente rigido ed inalterabile".