IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visti  il  testo  unico  delle  norme  sulla  circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n.  393,  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1959, n. 420,
nonche' le loro
  successive modificazioni;
  Vista  la  legge  25 novembre 1975, n. 707, art. 15, che stabilisce
l'obbligo   di   adozione  di  targhe  con  fondo  a  caratteristiche
rifrangenti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  giugno  1977,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 agosto
1977,  che  stabilisce  le caratteristiche delle nuove targhe a fondo
retroriflettente;
  Visti  il  decreto  ministeriale  29  gennaio  1982, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio
1982,  e  il  decreto ministeriale 11 novembre 1982, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  323  del  24  novembre 1982, di modifica del
decreto  ministeriale 25 giugno 1977 suddetto, con i quali sono stati
rispettivamente  stabiliti  e prorogati i termini per la sostituzione
delle  vecchie  targhe ripetitrici con le targhe ripetitrici di nuovo
tipo a fondo retroriflettente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  giugno 1983, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 173 del 25 giugno 1983, con il quale i termini
per  la  sostituzione  delle  targhe  ripetitrici  con quelle a fondo
retroriflettente  sono  stati  prorogati fino a nuova data da fissare
mediante  decreto  ministeriale,  in  relazione  ai  tempi  necessari
all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  per  assicurare la
relativa fornitura;
  Vista la nota prot. n. 237375 in data 19 ottobre 1987, con la quale
la  direzione commerciale del suddetto Istituto ha comunicato di aver
ultimato  le  spedizioni  di  numeri e lettere autoadesivi per targhe
ripetitrici  agli uffici postali designati, in prossimita' delle sedi
degli  uffici  della  motorizzazione civile, per la loro vendita agli
utenti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Le  targhe  ripetitrici  costruite  ai  sensi  dell'art. 12 del
decreto ministeriale 25 giugno 1977 e quelle di cui agli articoli 324
e   330   del  regolamento  citato  nelle  premesse  dovranno  essere
sostituite  con  le  targhe  ripetitrici  di  nuovo tipo fabbricate e
vendute  dallo  Stato,  di  cui  ai decreti ministeriali citati nelle
premesse, secondo il seguente calendario in base all'ultima cifra del
numero della targa ripetitrice:


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                        |Adozione targa ripetitrice retroriflettente
Ultima cifra della targa| entro il mese di

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1                       | gennaio 1988
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2                       | febbraio 1988
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3                       | marzo 1988
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4                       | aprile 1988
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5                       | maggio 1988
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6                       | giugno 1988
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7                       | luglio 1988
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8                       | agosto 1988
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9                       | settembre 1988
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0                        | ottobre 1988

  2.  Per  le  macchine  operatrici  trainate l'obbligo dell'adozione
della  targa  ripetitrice  di  tipo  retroriflettente  sussistera'  a
partire dalla data che verra' stabilita con successivo decreto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 30 novembre 1987

                        Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
            Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

          NOTE

          Nota all'art. 1:
              Il  testo  dell'art.  12  del D.M. 25 giugno 1977 e' il
          seguente:
              "Art.  12.  -  La  costruzione delle targhe ripetitrici
          relative  a  veicoli  trainati da autoveicoli o da macchine
          agricole   immatricolati   secondo   sistemi  di  targatura
          precedenti  quello  di  cui  al presente decreto e' fatta a
          cura degli interessati.
              Dette  targhe  ripetitrici  devono  essere dello stesso
          formato, e con caratteri delle stesse dimensioni e disposti
          nello  stesso  modo  delle  targhe  posteriori  dei veicoli
          trattori,   con  l'aggiunta  di  una  lettera  R  maiuscola
          disposta  nello spazio destinato al marchio ufficiale della
          Repubblica  italiana;  non  devono  comparire, nelle targhe
          ripetitrici  in questione, il marchio ufficiale suddetto ed
          il dato di riscontro di cui al precedente art. 9.
              I  caratteri  devono  essere  neri  su  fondo bianco, e
          devono garantire buona visibilita' e leggibilita'.
              Il  materiale con il quale le targhe ripetitrici di cui
          al   presente   articolo   vengono  costruite  deve  essere
          sufficientemente rigido ed inalterabile".