IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 76, sul sistema di imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;
  Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1986 e 28 gennaio 1987 che
fissano  le  ripartizioni  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico dei
tabacchi lavorati;
  Considerato   che   in   base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
nell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli  di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo piu'
richiesta  nel  corso  del  1987  e'  stata quella di Lit. 80.000 per
chilogrammo  convenzionale  e che, pertanto, su tale classe di prezzo
di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento, prevista
dall'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76;
  Considerato  che  per  le  altre  sigarette l'imposta di consumo si
applica  in  base  ai  due  elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art.  6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari  al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo
sulle  sigarette  della  classe  di prezzo piu' richiesta (importo di
base)  e  dell'ammontare  dell'imposta  sul valore aggiunto percepito
sulle  medesime  sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
  Considerata  altresi'  l'opportunita'  di  fissare  una  piu' ampia
classificazione  dei prezzi di vendita dei tabacchi da fumo stabilita
dalla tabella allegato D al decreto ministeriale 28 gennaio 1987;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  7  marzo  1985, n. 76, nelle
allegate  tabelle  A e D, che sostituiscono le corrispondenti tabelle
allegati A e D al decreto ministeriale 28 gennaio 1987, sono fissate,
a  decorrere  dal  1›  gennaio  1988,  le  ripartizioni dei prezzi di
vendita  al pubblico, rispettivamente, delle sigarette e dei tabacchi
da fumo, per chilogrammo convenzionale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 27 gennaio 1988
                                                    Il Ministro: GAVA
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1988
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 141