IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti   inerenti   alle  esportazioni  di  merci  e  servizi,  alle
esecuzioni di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione  economica
internazionale;
  Visto in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che
le  condizioni,  le  modalita'  e   i   tempi   dell'intervento   del
Mediocredito  centrale  nelle  operazioni di cui al primo comma dello
stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro  del  tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale,
nel testo modificato  dal  decreto-legge  26  maggio  1978,  n.  224,
convertito  nella  legge  27  luglio  1978,  n.  393,  prevede che il
Mediocredito centrale, puo' accordare agevolazioni su operazioni alla
esportazione   agli   operatori  nazionali,  con  raccolta  di  mezzi
finanziari sui mercati estero  e  internazionale  agli  acquirenti  e
committenti  esteri  in relazione alle operazioni assicurate ai sensi
del primo comma dell'art. 16 nonche' a favore di  istituti  e  banche
nazionali ed estere;
  Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei
conti il 21 dicembre 1978, registro n.  28  Tesoro,  foglio  n.  221,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15
del 16 gennaio 1979, con il quale si  e'  provveduto  a  disciplinare
l'intervento  del  Mediocredito  centrale sulle cennate operazioni di
credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi  finanziari
sui mercati esteri;
  Visti  in  particolare,  gli  articoli  3 e 9 del citato decreto, i
quali stabiliscono i criteri per la determinazione delle  commissioni
onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori;
  Visto  il  proprio  decreto  7  febbraio  1983  con  il  quale,  ad
integrazione di quanto previsto dal citato decreto 2  dicembre  1978,
sono   state   fissate  le  commissioni  di  intermediazione  per  le
operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di  credito  derivanti
da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali;
  Visto il proprio decreto 26 gennaio 1985, registrato alla Corte dei
conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 206, con il
quale   sono   state   unificate   e   determinate   le   commissioni
onnicomprensive da riconoscere agli istituti di  credito  per  l'anno
1985;
  Visto il proprio decreto 24 gennaio 1987, registrato alla Corte dei
conti il 31 gennaio 1987, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 10, con  il
quale  sono  state  determinate  le  commissioni  onnicomprensive  da
riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1987;
  Ritenuto   opportuno   confermare   la   misura  della  commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari  creditizi  per  gli
oneri  connessi  con  la  loro attivita', in relazione alla peculiare
natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in
atto   riconosciute   agli   intermediari   creditizi  nazionali  per
operazioni di prestiti in valuta;
                               Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli istituti di
credito per l'anno  1988  per  tutte  le  operazioni  effettuate  con
provvista   in   qualsiasi   valuta   estera,   ivi  comprese  quelle
perfezionate mediante smobilizzo sull'estero  di  titoli  di  credito
rilasciati  dai  beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti
da crediti finanziari concessi da intermediari  creditizi  nazionali,
sara'  determinata  di  volta in volta sulla base delle condizioni di
mercato, della natura dell'operazione e del relativo rischio, in ogni
caso, non potra' essere superiore allo 0,80% annuo.
  Per  tutte  le  operazioni  di smobilizzo pro-soluto sull'estero di
titoli di credito e' corrisposta  la  commissione  una  tantum  nella
misura non superiore allo 0,40%.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 18 dicembre 1987
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1988
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 10