IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alle esecuzioni di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica internazionale; Visto in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale, nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale, puo' accordare agevolazioni su operazioni alla esportazione agli operatori nazionali, con raccolta di mezzi finanziari sui mercati estero e internazionale agli acquirenti e committenti esteri in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 nonche' a favore di istituti e banche nazionali ed estere; Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si e' provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri; Visti in particolare, gli articoli 3 e 9 del citato decreto, i quali stabiliscono i criteri per la determinazione delle commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1983 con il quale, ad integrazione di quanto previsto dal citato decreto 2 dicembre 1978, sono state fissate le commissioni di intermediazione per le operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali; Visto il proprio decreto 26 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 206, con il quale sono state unificate e determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1985; Visto il proprio decreto 24 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1987, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 10, con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1987; Ritenuto opportuno confermare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari creditizi per gli oneri connessi con la loro attivita', in relazione alla peculiare natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in atto riconosciute agli intermediari creditizi nazionali per operazioni di prestiti in valuta; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1988 per tutte le operazioni effettuate con provvista in qualsiasi valuta estera, ivi comprese quelle perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali, sara' determinata di volta in volta sulla base delle condizioni di mercato, della natura dell'operazione e del relativo rischio, in ogni caso, non potra' essere superiore allo 0,80% annuo. Per tutte le operazioni di smobilizzo pro-soluto sull'estero di titoli di credito e' corrisposta la commissione una tantum nella misura non superiore allo 0,40%. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 dicembre 1987 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1988 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 10